DOMANDA
Sono invalido civile 100% e sono titolare di una pensione di vecchiaia di € 873 e di una pensione invalidità civile di € 409. Ho ricevuto un atto di pignoramento presso terzi ove i terzi pignorati sono l’INPSS e poste italiane spa in quanto titolare di un cc cointestato ove vengono accreditate le 2 pensioni, unica fonte di reddito.
in data 23 gennaio le poste hanno prenotato l’importo di € 1896,03 pari all’importo indicato nell’atto di pignoramento. naturalmente questa prenotazione, avvenuta anche su libretto potale che aveva un saldo di € 10, mentre il cc presentava un saldo di € 5, ha scaturito un rosso di 1. 890.
alla luce di quanto esposto vorrei sapere:
a) le pensioni del mese di febbraio di ca € 1. 250 potranno essere utilizzate o, verranno utilizzate per decurtare l’importo pignorato anche se non sono pignorabili in quanto una e’ non pignorabile per essere sotto la soglia del “minimo vitale” e l’altra per categoria;
b) qualora non posso utilizzarle quando posso e come far appalesare che gli importi non sono pignorabili? forse il 18 aprile p. v. data in cui e’ fissata l’udienza di assegnazione delle somme? e se il giudice delle esecuzioni riconosce che i crediti sono impignorabili ai sensi dell’art. 545 c. p. c. , il conto viene sbloccato ed il creditore resta con un pugno di mosche in mano? fino a questa data non potro’utilizzare il cc?
c) posso almeno utilizzare il 50% dell’importo accreditato essendo il conto cointestato?
RISPOSTA
Diciamo subito che la pensione di invalidità civile è impignorabile in quanto sussidio assistenziale, così come impignorabile risulta essere la pensione di vecchiaia erogata dall’INPS in quanto inferiore al minimo vitale di legge pari a mille euro.
Evidentemente sospettando una tale situazione il creditore ha tentato il pignoramento delle pensioni presso l’INPS e del conto corrente presso Poste Italiane.
Fino al decreto di assegnazione emesso dal giudice dell’esecuzione, purtroppo, non sarà possibile operare sul conto: e questo vale anche per il malcapitato cointestatario non debitore. In pratica, nemmeno il cointestatario non debitore potrà utilizzare l’eventuale 50% del saldo disponibile in conto corrente.
La prossima pensione di febbraio, una volta accreditata sul conto corrente pignorato – qualora il pensionato non faccia in tempo ad aprire altro conto corrente e a comunicare all’INPS le nuove coordinate di accredito – potrebbe essere decurtata nella stessa misura in cui verrebbe decurtata con un pignoramento presso INPS, nello specifico con prelievo nullo, essendo entrambi i ratei di pensione entrambi impignorabili.
Nel frattempo, fino alla liberazione del conto corrente con il decreto di assegnazione delle somme dovute al creditore, il pensionato sottoposto ad azione esecutiva, non direttamente, ma rivolgendosi ai funzionari dell’ufficio postale potrà chiedere il prelievo dei ratei di pensione accreditati dall’INPS e decurtati del 20% fino ad un massimo pari al maggiore importo fra la pensione accreditata al netto della trattenuta applicabile per pignoramento presso INPS e il valore dell’assegno sociale mensile attribuibile ad un soggetto non coniugato, separato o divorziato, moltiplicato per tre. Il 20% trattenuto dovrà poi essere restituito al debitore perchè le due pensioni sono impignorabili.
In soldoni, fino a quando la situazione non si risolve con la liberazione del conto corrente, lei potrà prelevare circa 1. 026 euro mese dalle pensioni eventualmente accreditate da INPS su conto corrente pignorato, rivolgendosi al direttore dell’ufficio postale. I restanti 256 euro per ogni rateo di pensione accreditato le verranno consegnati a vicenda giudiziale conclusa (il direttore di Poste Italiane non è tenuto a sapere che la sua pensione è impignorabile). Se vuole evitare di dover chiedere agli impiegati postali (non sempre sono aggiornati sulle procedure per cui a fronte di un diniego bisognerebbe poi denunciarli all’Autorità Giudiziaria per appropriazione indebita) e si preferisce vivere in tranquillità, allora conviene cambiare, nel frattempo, il conto corrente di accredito delle due pensioni impignorabili.
Il debitore esecutato Non deve preoccuparsi di informare il decidente sull’impignorabilità delle pensioni percepite e sulla cointestazione del conto corrente: ci penseranno, rispettivamente, INPS e Poste Italiane, ovvero i terzi pignorati.
26 Gennaio 2023 - Patrizio Oliva