Pignoramento del conto corrente dove viene accreditata la pensione


Ad oggi, può essere assegnato al creditore la differenza positiva fra la pensione netta accreditata e l'importo di mille e 380 euro circa

La mia pensione arriva sul conto corrente già pignorata di 1/5 da parte di INPS: lo stesso creditore ha chiesto successivamente il pignoramento del conto corrente (al momento della notifica il saldo era zero) ma nei giorni a seguire c’è stato il bonifico della pensione di maggio con importo già decurtato da INPS. E’ corretto che la banca mi renda disponibile soltanto 4/5 trattenendo un ulteriore quinto? Cosa posso fare per vedere riconosciuto il mio diritto nei confronti della banca ?
Grazie

E’ molto strano che il medesimo creditore abbia richiesto il pignoramento del conto corrente dopo aver azionato il pignoramento della pensione presso INPS: non è chiaro dal contesto, ma, molto probabilmente, lo stesso creditore si è mosso per il recupero di un altro credito, diverso dal primo. Altrimenti una eventuale assegnazione di danaro dal saldo di conto corrente comporterebbe la ridefinizione del piano di ammortamento della trattenuta già ottenuta in sede giudiziale.

In ogni caso la banca non non può trattenere nulla se non dietro indicazione del giudice adito dal creditore.

La normativa vigente (articolo 545 del codice di procedura civile) prescrive che, in caso di debitore inadempiente pensionato e in occasione di pignoramento del conto corrente del pensionato, laddove viene accreditata la pensione, qualora la notifica del pignoramento sia successiva all’accredito della pensione stessa quest’ultima può essere pignorata per la parte eccedente 3 volte il massimo dell’assegno sociale (circa 1.380 euro).

In altre parole la pensione accreditata può essere assegnata al procedente creditore per la differenza di segno positivo fra la pensione netta accreditata e l’importo equivalente a 3 volte l’importo massimo dell’assegno sociale.

Se, invece, l’accredito della pensione viene effettuato successivamente alla notifica del pignoramento del conto corrente, la normativa vigente (sempre l’articolo 545 del codice di procedura civile) stabilisce che al creditore spetta, per ogni rateo, il 20% della parte che eccede il minimo vitale (nell’ipotesi aggiuntiva che il terzo pignorato abbia tempestivamente aggiornato e trasmesso al creditore procedente, la dichiarazione di cui all’articolo 547 del Codice di procedura civile).

Qualora, infine, la pensione netta fosse già stata pignorata alla fonte (cioè presso l’INPS) l’unico rimedio disponibile al debitore esecutato (che si vede pignorare con il conto corrente, la propria pensione per la seconda volta) è un ricorso d’urgenza al giudice dell’esecuzione presso il tribunale territorialmente competente.

2 Maggio 2022 · Annapaola Ferri

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