L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla normativa vigente nel pignoramento presso terzi, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
La norma, pertanto, si riferisce allo stipendio accreditato in un generico conto corrente intestato al debitore e non allo stipendio accreditato su un conto corrente intestato al debitore e dedicato esclusivamente agli accrediti effettuati dal datore di lavoro: quindi il conto corrente può registrare altri movimenti in entrate ed in uscita, oltre all’accredito della busta paga.
6 Giugno 2022 · Simonetta Folliero