DOMANDA
Se sul conto corrente di un dipendente, confluiscono altri importi come per esempio un piccolo bonifico di un familiare, vale comunque la regola dell'impignorabilità dell'importo pari al triplo dell'assegno sociale?
RISPOSTA
L'articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.
6 Giugno 2022 - Simonetta Folliero