Pignoramento del conto corrente cointestato e sopravvenienze attive prima dell’assegnazione


Una volta confluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari





A un mio familiare è stato pignorato il conto corrente bancario per debiti con Agenzia delle Entrate: il conto corrente è cointestato con la moglie e La banca gli ha comunicato che, nonostante sia cointestato, la giacenza viene interamente bloccata a favore dell’Agenzia delle Entrate. Il problema grande è però che in quel conto arriverà tra pochi giorni un bonifico, da parte dell’azienda che fornisce il lavoro al mio familiare, per il pagamento delle fatture per il lavoro svolto. In pratica lui fa i trasporti per conto di un committente, il cosiddetto “padroncino” quindi lavoratore autonomo. La metà di quei soldi possono essere prelevati dalla moglie in quanto il conto è cointestato, oppure l’intera somma verrà bloccata?

Inoltre, potrebbe richiedere una carta prepagata con iban nella quale far versare almeno il prossimo pagamento delle fatture da parte del committente, oppure ogni tipo di bonifico verrebbe intercettato e bloccato?

Poichè non meglio specificato nel quesito, d’ora innanzi supporremo che e il pignoramento del conto corrente da parte del concessionario sia stato avviato ex articolo 543 del codice di procedura civile civile e non in base all’articolo 72 bis del DPR 602/1973.

Una volta confluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte della banca (terzo debitor debitoris), il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali.

Questa soluzione si impone anche per la difficoltà di imputare alla iniziativa e alle valutazioni della banca la soluzione dei problemi connessi ai diritti dei cointestatari, che invece vanno affrontati nel corso dell’udienza.

D’altra parte, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria , la banca può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere.

Questo, per dire, che il comportamento della banca che abbia bloccato l’intero conto corrente in presenza di cointestazione, è pienamente legittimo.

La tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario non debitore, qualora il giudice intendesse assegnare o assegnasse al creditore procedente l’intero saldo disponibile, potrà essere fatta valere proponendo opposizione al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 619 del codice di procedura civile, ovvero agendo contro l’assegnatario, ad assegnazione effettuata, per la restituzione delle somme riscosse in eccesso.

Occorre precisare, infatti, che, una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento contenente l’intimazione a non disporre del credito senza ordine del giudice, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato (e del cointestatario non debitore) il credito indicato nell’atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell’articolo 546 del codice di procedura civile. Anche per questo aspetto deve rilevarsi che la banca non può essere gravata dall’obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato. Queste questioni vanno dedotte e quindi risolte dal giudice dell’esecuzione, rientrando nelle prerogative di sua competenza.

La banca è tenuta, oltre che a rendere tempestivamente indisponibile, il conto corrente a qualsiasi prelievo, ad osservare le disposizioni di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile informando il giudice sull’entità del saldo disponibile al momento del pignoramento, sul fatto che il conto corrente è cointestato con un cointestatario estraneo alla procedura esecutiva, sull’entità del saldo disponibile aggiornato in occasione di eventuali importi accreditati in conto corrente.

Con tali informazioni il giudice del pignoramento dovrebbe essere in grado di assegnare al creditore procedente solo il 50% del saldo disponibile anche se il cointestatario non debitore non potrà comunque disporre dell’importo accreditato se non dopo la “liberazione del conto corrente”.

Tuttavia, prima dell’eventuale assegnazione al creditore procedente dell’intero importo accreditato il cointestatario potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione; dopo l’assegnazione al creditore procedente dell’intero importo accreditato potrà agire, sempre in tribunale, direttamente contro il creditore per le somme pignorate in eccesso (il 50%).

Dunque, è bene affidarsi ad un legale di fiducia che segua il dibattimento ed eviti al cointestatario non debitore di dover ricorrere al giudice dell’esecuzione o al giudice ordinario per rientrare in possesso dell’importo di propria competenza pari al 50% del saldo disponibile in conto corrente.

Anche considerando che l’azione di restituzione è sempre pericolosa, in quanto il creditore che ha ricevuto l’intero saldo di conto corrente cointestato potrebbe eccepire che la cointestazione del rapporto di conto corrente era solo fittizia e che le somme depositate erano di competenza esclusiva del cointestatario debitore.

Se fosse possibile contattare l’azienda che dovrà effettuare il bonifico per il corrispettivo spettante al cointestatario debitore per comunicargli un IBAN diverso da quello del conto corrente bloccato, sarebbe senz’altro preferibile aprire un nuovo rapporto di conto corrente oppure dotarsi di una carta prepagata con IBAN.

7 Giugno 2023 · Simonetta Folliero


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