Pignoramento delle provvigioni di un agente di commercio monomandatario e del conto corrente dove tali provvigioni vengono accreditate


I crediti derivanti da rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e subordinata sono pignorabili al 20%





Pochi giorni fa ho ricevuto un pignoramento del conto corrente da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione: è stato accantonato tutto il saldo da parte della banca (€ 2 mila e 600) a fronte di un atto che ne esige 36 mila euro.

Mi chiedo se in quanto agente di commercio posso fare ricorso per pretendere che il pignoramento rispetti i limiti di pignorabilità visto che sul conto corrente vengono versate le provvigioni della mia azienda mandante (mia unica fonte di reddito).

inoltre chiedo se, nel caso l’agenzia procedesse al pignoramento delle provvigioni presso la mia mandante, con quali limiti dovrebbe operare.

I crediti, compreso il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e il Fondo di Indennità di Risoluzione Rapporto (FIRR), derivanti dai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, monomandataria, anche se non a carattere subordinato, sono pignorabili nei limiti di un quinto.

E’ quanto stabilito dalla sentenza 685/2012 della Corte di cassazione, pronunciata per accertare se il limite alla pignorabilità dei crediti verso terzi vantati da un agente di commercio monomandatario e comunque derivanti da rapporti di collaborazione di agenzia e rappresentanza commerciale fosse, o meno, vincolato alla misura del 20%. In pratica, si applicano gli stessi limiti del pignoramento previsti per lo stipendio del lavoratore subordinato debbano applicarsi anche alle provvigioni/compensi, comunque denominati, dei lavoratori parasubordinati.

Per questo motivo, qualora il creditore pignorante presso il mandante fosse Agenzia delle Entrate Riscossione, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 72 ter del DPR 602/1973, le somme dovute a titolo di provvigione destinate ad un agente di commercio monomandatario dovrebbero essere pignorate in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro, in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro, nonché per un massimo del 20% per importi superiori a cinquemila euro.

Di riflesso, anche se la Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, ha affrontato il problema del pignoramento delle provvigioni dell’agente monomandatario presso il mandante, per analogia, i limiti di pignorabilità del conto corrente dove viene accreditato lo stipendio di un lavoratore dipendente dovrebbero applicarsi anche al conto corrente dove vengono accreditate le provvigioni di un agente di commercio monomandatario.

Ed allora ricordiamo che, alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, vale a dire solo per l’importo eccedente 1.379,49 euro.

A lei non resta che affidarsi ad un avvocato per presentare ricorso al giudice delle esecuzioni del Tribunale territorialmente competente.

19 Febbraio 2020 · Ludmilla Karadzic


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