Pignoramento coniuge non debitore in regime di comunione dei beni


Il pignoramento dei beni comuni del coniuge non debitore, per debiti del coniuge debitore, può aversi solo dopo l'escussione dei beni propri del debitore





Vorrei sapere come procede il pignoramento del coniuge non debitore in regime di comunione dei beni: il coniuge debitore riceve il decreto ingiuntivo dopo 40 giorni (anche se non credo arriverà esattamente al giorno 41 ci sarà il tempo tecnico in mezzo) arriverà il precetto di pignoramento passati 10 giorni (dalla notifica o dall’emissione?) il creditore può iniziare il recupero forzato (in questo caso può pignorare il conto corrente vuoto (lo stipendio grava già di un pignoramento conto terzi). Attaccherà quindi successivamente il coniuge non debitore (disoccupato) riceverà anch’esso un decreto ingiuntivo e avrà 40 giorni di tempo o parte subito con un pignoramento esecutivo?

L’articolo 189 del codice civile dispone che i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (il coniuge debitore), rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione), fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato).

Pertanto per le obbligazioni personali del coniuge debitore risponde lo stesso, in primo luogo, e con i propri beni; qualora gli stessi siano insufficienti, si ha l’azione sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato.

In altre parole, l’obbligazione del coniuge debitore si estende in maniera sussidiaria ai beni della comunione, anche se intestati al coniuge non debitore. Il che vuol dire che il creditore procedente, munito di titolo esecutivo, dei verbali dell’ufficiale giudiziario attestanti l’infruttuosa e non soddisfacente azione esecutiva condotta sui beni personali del coniuge debitore, nonché di copia dell’estratto di matrimonio dei coniugi (contenente le annotazioni dei regimi patrimoniali di comunione e di separazione adottati nel tempo dai coniugi), potrà notificare l’atto di pignoramento del 50% dei beni della comunione intestati al coniuge non debitore.

Al coniuge non debitore rimarrà solo la facoltà di indicare al creditore procedente eventuali ulteriori beni personali del coniuge debitore su cui soddisfare primariamente il debito.

Insomma, prima di poter aggredire i beni in comunione eventualmente intestati al coniuge non debitore, il creditore procedente dovrà dimostrare di avere inutilmente escusso i beni personali del coniuge debitore.

9 Gennaio 2024 · Michelozzo Marra


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