Pignoramento coniuge non debitore in regime di comunione dei beni – Ulteriori considerazioni


Il conto corrente del coniuge non debitore, in comunione dei beni, se pignorato, resterebbe precluso ad ogni prelievo, fino al decreto di assegnazione





In riferimento al quesito con lo stesso oggetto a cui ho ricevuto risposta poco fa, volevo chiedere alcuni chiarimenti: Il coniuge non debitore possiede esclusivamente un conto corrente a lui intestato, senza delega ne forma dell’altro coniuge, con poche centinaia di euro e una vecchia macchina di scarso valore intestata unicamente al coniuge non debitore. Sulla casa cointestata grava un ipoteca della banca e il mutuo è regolarmente pagato. il coniuge non debitore è disoccupato e non percepisce né stipendio, né sussidi.

Gli pignoreranno il 50% di quello che ha in banca o gli bloccheranno tutto il conto rendendolo inutilizzabile?

Poi altra cosa che non è chiara, diciamo che il coniuge debitore tra 50 giorni (40+10) si vedrà iniziare il pignoramento (infruttuoso in quanto lo stipendio grava già di un pignoramento del quinto) immediatamente al giorno 50 anche il coniuge non debitore avrà il pignoramento del 50% dei suoi beni o seguirà un iter in cui gli verrà notificato un decreto ingiuntivo con i 40 giorni di tempo per fare ricorso?

In base a quanto esposto si può dire che la casa dei coniugi in comunione dei beni non è aggredibile fino a quando graverà su di essa ipoteca di primo grado iscritta dalla banca per un mutuo non ancora ammortizzato in modo tale che il residuo impedisca il subentro del creditore procedente non privilegiato.

Il pignoramento dell’auto usata è anch’esso improponibile in quanto richiederebbe un anticipo di spese molto difficilmente recuperabile con il 50% del ricavato dalla vendita all’asta del bene.

Il saldo di conto corrente in comunione intestato al coniuge non debitore potrebbe essere espropriato nella misura del 50%: dal momento della notifica del pignoramento fino al decreto giudiziale di assegnazione della metà del saldo pignorato al creditore procedente, il conto corrente rimarrebbe integralmente bloccato a prelievi ed operazioni, mentre eventuali bonifici in entrata verrebbero assegnati al creditore procedente fino a soddisfazione del credito, nella misura del 100% se riconducibili per competenza al coniuge debitore.

Come accennato nella risposta al precedente quesito, il creditore procedente non deve procurarsi un nuovo decreto ingiuntivo: gli basterà allegare all’atto di pignoramento verso il coniuge non debitore, il titolo (decreto ingiuntivo, sentenza o altro) valido nei confronti del coniuge debitore, i verbali dell’ufficiale giudiziario attestanti l’infruttuosa e non soddisfacente azione esecutiva condotta sui beni personali del coniuge debitore, nonché copia dell’estratto di matrimonio dei coniugi (contenente le annotazioni dei regimi patrimoniali di comunione e di separazione adottati nel tempo). Un eventuale ricorso potrà essere presentato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento al coniuge in comunione dei beni non debitore, direttamente al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, contestando il diritto del creditore procedente a soddisfarsi sui beni della comunione intestati al coniuge non debitore e, naturalmente, facendosi assistere da un avvocato.

La legge prevede sempre tempi di opposizione, per il destinatario, decorrenti dalla data di notifica di un atto esecutivo.

9 Gennaio 2024 · Patrizio Oliva


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