Pignoramento dello stipendio per dipendente debitore in scadenza contrattuale – Come funziona?












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Sono una lavoratrice stagionale, che da 6 anni lavora con la stessa ditta e prevede di continuare il rapporto. A luglio di quest’anno è stato disposto un pignoramento del quinto. La mia domanda è questa: ora che il contratto è terminato il debitore non si vedrà più arrivare accrediti, può riattivarmi per esempio sul conto corrente per soddisfare il suo debito ? Mi è stato detto che, riprendendo il rapporto di lavoro con la medesima ditta, la trattenuta ripartirà in automatico. Questo non è un problema ma vorrei capire come gestire questi 4 mesi. Sto pensando addirittura a versamenti volontari. Ad ogni modo dovrebbero notificare un atto di precetto oppure no?

Se si interrompe il rapporto di lavoro, per dimissioni, licenziamento o naturale scadenza contrattuale, il datore di lavoro è obbligato a trattenere il quinto del trattamento di fine rapporto del debitore e riversarlo al creditore che ha azionato il pignoramento.

Se il rapporto riprende, il datore di lavoro è sempre obbligato a trattenere la quota pignorata, perchè è sempre operante l’ordine giudiziale di pignoramento presso terzi: il dipendente è sempre debitore del creditore che ha azionato il pignoramento presso il datore di lavoro e quest’ultimo resta debitore del debitore.

Se il datore di lavoro cambia, allora il creditore deve rinnovare il precetto al debitore e procedere poi ad azione esecutiva nei confronti del nuovo datore di lavoro.

In pratica, la simulazione della chiusura del rapporto di lavoro attuale, per scadenza contrattuale senza rinnovo, determinerà l’ulteriore pignoramento del quinto sul trattamento di fine rapporto.

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5 Novembre 2018 · Loredana Pavolini

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