DOMANDA
Ho letto questa risposta data da un Vs collaboratore ad un quesito “ Di solito, la prassi del creditore è proprio quella di espropriare prima il saldo attivo del conto corrente intestato al debitore inadempiente e poi procedere, per il residuo, con azione esecutiva verso il terzo INPS.
” Dato che mi sto avvicinando alla pensione, e dato che avrò già una cessione del V^ volontaria che graverà sulla stessa, e dato che temo un pignoramento appunto sul quinto ‘eccedente’ il doppio dell’assegno minimo vitale (ma non sarebbe un dramma dato l’esiguità della cifra pignorabile) chiedo maggiori ragguagli sulla possibilità di pignorare ed in quale misura il ccb dove farei transitare esclusivamente la pensione INPS ed eventualmente dei ‘suggerimenti’ per non avere una pensione taglieggiata….
RISPOSTA
Se la pensione è accreditata in conto corrente, il creditore che ha notificato il pignoramento dopo l’accredito.
può prelevare tutto il saldo disponibile dal conto corrente bancario ad eccezione di un importo fino a tre volte il valore massimo dell’assegno sociale che resta riservato al pensionato debitore e che egli può ottenere, considerando che il conto corrente è bloccato ad ogni operazione di prelievo, rivolgendosi al funzionario responsabile della filiale presso cui è detenuto il rapporto.
Infatti, l’articolo 545 del codice di procedura civile, dispone, fra l’altro, che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
In pratica, se l’accredito della pensione avviene dopo la notifica del pignoramento l’importo assegnato dal giudice al creditore procedente non potrà superare il 20% dell’accredito eccedente il minimo vitale (né più né meno, come se il pignoramento fosse stato azionato presso il terzo INPS).
Per minimizzare i rischi di pignoramento del conto corrente su cui viene accreditata la pensione, l’unica soluzione fattibile è quella di ritirare la pensione dal conto corrente quando è ancora calda di bonifico dell’INPS e, nel caso, malaugurato, di pignoramento del conto corrente il debitore dovrà aprirne uno nuovo (o dovrà dotarsi di una carta di credito prepagata dotata di IBAN) comunicando immediatamente ad INPS le nuove coordinate di accredito della pensione. Naturalmente, manco a dirlo, sul conto corrente non devono essere lasciati risparmi di sorta.
30 Settembre 2024 - Patrizio Oliva
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