Pignoramento di un bene rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore (indipendentemente dalla conoscenza di chi ne sia l’effettivo proprietario)


Pignoramento di bene rinvenuto dall'ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore in quanto posizionato in una pertinenza del suo domicilio


Come fa a sapere l’ufficiale giudiziario che arriva a casa a stabilire il possesso di un auto usata dal debitore ma intestata a terzi?

La Cassazione nell’ordinanza 17 ottobre 26327/2019 ha ribadito che è pignorabile il veicolo che l’ufficiale giudiziario trova nella disponibilità del debitore esecutato, pure se al PRA risulti un differente proprietario: per i beni mobili registrati opera il principio possesso vale titolo.

L’evento ipotizzato dalla nostra lettrice è meno sensazionale e anomalo di quanto possa sembrare: l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del debitore Caio, su istanza del creditore (l’atto di pignoramento è redatto da quest’ultimo) per eseguire il pignoramento dei beni rinvenuti nella disponibilità del debitore ovvero nell’unità abitativa e nelle pertinenze esclusive dell’unità abitativa che costituisce residenza o domicilio del debitore.

Supponiamo che in un box, nel garage o nel posto auto a servizio dell’unità abitativa occupata dal debitore sottoposto ad azione esecutiva l’ufficiale giudiziario trovi un veicolo che da una successiva visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) risulterà essere intestato a Pinco Pallino. L’ufficiale giudiziario non è tenuto ad identificare l’effettivo proprietario, non è tenuto, cioè, ad effettuare una visura preventiva al Pubblico registro automobilistico e a prendere l’eventuale decisione di non pignorare il bene, ma deve procedere a pignorare tutto il pignorabile si trovi nell’unità abitativa del debitore e nelle dipendenze dell’unità abitativa, secondo il principio, consolidato in giurisprudenza, della presunzione legale di proprietà.

L’ufficiale giudiziario può solo decidere, assumendosene la responsabilità e, comunque, verbalizzando tale scelta, di non pignorare un bene di infimo valore: per farla breve se trovasse una vecchia utilitaria, potrebbe anche evitarne il pignoramento (considerando il vile valore ricavabile da una vendita all’asta), se trovasse, invece, una Porsche fiammante, quasi nuova, non potrebbe esimersi dal pignorarla.

Ora, supponiamo che Pinco Pallino, venuto a conoscenza dell’intervenuto pignoramento del proprio veicolo prestato a Caio, affiancato da un avvocato, presenti al giudice del tribunale territorialmente competente, opposizione al pignoramento ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura civile, secondo il quale, appunto, il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.

E supponiamo che il giudice adito rigetti il ricorso ribadendo che:

1) la trascrizione dell’atto di vendita dell’autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale, di cui può essere data dimostrazione con ogni mezzo di prova.

2) allorquando un veicolo è rinvenuto dall’ufficiale giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale – al pari dei beni mobili non registrati – il principio “possesso vale titolo”. Il terzo che assume di essere proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato e registrato al PRA, ma anche che il debitore ne ha conseguito il possesso per un titolo diverso dal trasferimento della proprietà.

Ecco come potrebbero essere, e come in effetti sono andate, le cose in merito alla vicenda referenziata con l’ordinanza citata della Corte di cassazione: si può anche non condividere l’ordinanza dal giudice, ma la situazione descritta può verificarsi, meno sporadicamente di quanto si possa pensare, anche considerando che il creditore può sicuramente indicare, nell’atto di pignoramento da consegnare all’ufficiale giudiziario, le pertinenze dell’unità abitativa in cui risiede o domicilia il debitore. Assolviamo dunque l’ufficiale giudiziario che si è limitato a svolgere il ruolo che gli compete in base alla normativa vigente: la responsabilità dell’espropriazione e della vendita all’asta del veicolo di proprietà di Pinco Pallino, rinvenuto nei luoghi in cui è dominus il debitore esecutato Caio, è ascrivibile esclusivamente al giudice.

8 Giugno 2022 · Patrizio Oliva





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