Pignoramento arretrati assegno accompagnamento












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Da poco è venuto a mancare mio marito e ho potuto chiedere l’aumento dell’assegno sociale da 450 circa a 650 circa: la mia richiesta (tra l’altro accettata) ha evidentemente portato all’attenzione dell’INPS il mio profilo, scoprendo nel ricalcolo a posteriori un debito di 20 mila euro circa di cui ignoravo l’esistenza relativo a situazioni dal 2012 al 2016. Nel frattempo nei primi mesi del 2020 feci richiesta dell’assegno di accompagnamento. Da pochi giorni mi è stato concesso ma la somma di 4600 circa di arretrati dell’assegno di accompagnamento mi e stata decurtata di 4000 euro. Ho ricevuto quindi solo 600 euro circa. So che l’assegno di accompagnamento e relativi arretrati sono intoccabili. È vero? E poi: se la mia pensione sociale è di 650 euro più l’accompagna di 520, quanto possono trattenermi mensilmente? Ed infine, possono pignorare il mio conto in banca? Anche se è cointestato?

L’indennità di invalidità e quelle di accompagnamento sono impignorabili: nel caso, tuttavia, l’INPS non ha proceduto nei suoi confronti con azione esecutiva di pignoramento, ma ha applicato le regole con cui l’Istituto recupera, stragiudizialmente, eventuali importi per prestazioni indebitamente corrisposte ed il cui diritto alla riscossione non è ancora prescritto.

Bisognerebbe leggere le imputazioni delle trattenute effettuate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; in realtà si tratterebbe non di pignoramento ma di una semplice compensazione fra dare e avere.

Il rateo mensile dell’assegno di accompagnamento è, come abbiamo accennato impignorabile, avendo esso natura di sussidio, così come l’assegno sociale.

Il saldo di conto corrente su cui vengono accreditati assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, può essere pignorato nella misura del 50% se il conto corrente è cointestato. Il pensionato debitore, tuttavia può comunque prelevare l’importo degli ultimi due ratei di pensione accreditati prima del pignoramento: per farlo, dovrà rivolgersi ad un funzionario della filiale dell’Istituto di credito presso cui è trattenuto il rapporto di conto corrente.

Infatti, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (in pratica per l’importo eccedente 1.380 euro circa), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Il comma precedente si estende anche al caso di conto corrente cointestato per la quota di saldo legalmente spettante al debitore (a meno che gli altri cointestatari non dimostrino che la liquidità disponibile sul conto corrente non sia riconducibile, nemmeno in quota, al debitore sottoposto ad azione esecutiva).

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

11 Febbraio 2021 · Michelozzo Marra

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)