DOMANDA
Ho ereditato una casa: si tratta dell’unica casa di proprietà, non è di lusso e vi ho la residenza. Ma di fatto ci vivo 2 giorni al mese. Ho contratto acqua e luce appena fatto ma consumi bassissimi. Per 5 anni non l’ avevo. Ader potrebbe contestare il requisito della residenza e togliere l’ impignorabilità?
RISPOSTA
In linea di massima, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) non può pignorare l’immobile: la tutela della prima casa, infatti, si basa principalmente sulla residenza anagrafica, non sulla presenza fisica quotidiana.
Ricordiamo che l’unica casa del debitore esattoriale è impignorabile da parte dello Stato se:
– è l’unico immobile di proprietà: il debitore esattoriale proprietario non deve possedere altri immobili, neanche quote di comproprietà;
– il debitore esattoriale proprietario vi ha fissato la residenza anagrafica. In altre parole, l’immobile deve essere il luogo dove il debitore risulta residente per l’anagrafe del Comune;
– l’immobile no è di lusso: ovvero non deve accatastato come A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli/palazzi di pregio).
Se il debitore esattoriale ha la residenza nell’unico immobile di proprietà, non di lusso, il fatto che il debitore ci viva solo 2 volte al mese non toglie automaticamente la tutela, a meno che AdER non riesca a dimostrare che la residenza sia fittizia.
Ma la cancellazione dall’anagrafe per residenza fittizia (tecnicamente definita cancellazione per irreperibilità) è un procedimento amministrativo gestito dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
Ma chi può avviare un siffatto procedimento amministrativo?
Il Comune di residenza potrebbe avviare la pratica di cancellazione anagrafica per irreperibilità , a seguito di ripetuti controlli tramite la Polizia Locale) dai quali risultasse che la persona non dimora abitualmente all’indirizzo registrato. Ma ciò avviene, soprattutto, in fase di trasferimento di residenza.
Oppure, La Polizia di Stato o i Carabinieri potrebbero segnalare al Comune l’irreperibilità del soggetto nel corso di accertamenti investigativi c/o la casa in cui è stata registrata la residenza fittizia, in seguito ad esposto denuncia di scomparsa, presentata ad esempio, da un familiare.
Ma l’avvio della procedura potrebbe essere innescata da chiunque vi abbia interesse, direttamente segnalando l’irreperibilità agli uffici anagrafici o, indirettamente, al Comune di residenza e potrebbe essere avvalorata anche dai consumi di utenze quasi nulli, indice di una residenza fittizia finalizzata esclusivamente a evitare il pignoramento.
Quindi potrebbe segnalare indirettamente l’irreperibilità effettiva, il locatore della casa al quale non venissero corrisposte le pigioni dall’inquilino che risultasse irreperibile, o, direttamente, l’inquilino della casa locata qualora il residente fittizio, locatore, risultasse ancora ivi residente (ma non si tratta di casi che possono interessare chi ci scrive). Ma non sono questi casi di interesse per la fattispecie indicata nel quesito. Infine, la procedura potrebbe essere avviata in seguito a segnalazione dell’amministratore di condominio al quale non fosse corrisposto il canone condominiale nel corso della notifica di un decreto ingiuntivo.
Sicuramente, fino a quando, dagli uffici anagrafici del Comune di residenza, non viene disposta la cancellazione per irreperibilità del residente fittizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare l’immobile in cui il debitore ha la residenza fittizia.
Tuttavia, anche il creditore (nello specifico Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER) potrebbe avere interesse alla cancellazione anagrafica del debitore residente fittizio, ma la situazione anagrafica del debitore dovrebbe essergli nota e, comunque, non si tratterebbe mai di un procedimento con esito definibile dall’oggi al domani: occorrono mesi per definire irreperibile un cittadino regolarmente iscritto all’anagrafe della popolazione residente, anche perchè, nel caso di cui ci si occupa, il residente fittizio comunque avrebbe contezza, attraverso un avviso di notifica atti depositato presso l’ufficio postale o l’Albo Pretorio comunale, di un eventuale procedimento di cancellazione anagrafica avviato a suo carico.