Pignorabilità assegno di invalidità civile ed indennità di accompagnamento

L'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio, ai sensi dell'articolo 545 cpc












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Sono titolare di pensione di inabilità 100% (invalidità civile) ed indennità di accompagnamento: i due trattamenti assistenziali citati vengono accreditati sul conto corrente bancario stante che cumulativamente sono superiori a mille euro. Ho dei debiti. Il conto è alimentato solo dai precitati trattamenti assistenziali. Sul conto a fine mese rimane uno/due euro. Possono pignorarmi il conto e soprattutto posso opporre l’impignorabilita’ del conto in quanto alimentato solo da trattamenti assistenziali? Grazie per la risposta.

L’assegno di invalidità civile, e l’indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell’articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Impignorabili restano queste voci anche se accreditate in conto corrente: il creditore procedente, pertanto, potrà pignorare solo il saldo presente in conto corrente al momento della notifica dell’atto di pignoramento al terzo: tuttavia, il debitore inadempiente sottoposto ad azione esecutiva potrà prelevare, rivolgendosi al responsabile di filiale, l’ultimo importo accreditato a titolo di assegno di invalidità civile e indennità di accompagnamento, fin ad un massimo pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale (circa 1.509 euro).

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25 Settembre 2023 · Patrizio Oliva

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