Pignorabilità di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) , Assegno per invalidità civile (AIC) e Indennità di Accompagnamento





L’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento non sono pignorabili in quanto importi erogati a titolo assistenziale (art. 545 cpc)





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Ho ricevuto una raccomandata da parte di una società di recupero crediti per una cessione che avevo chiesto quando lavoravo, poi sono stato licenziato la società si è trattenuta il TFR ma ancora ero in debito con la finanziaria cessionaria: hO 50 anni, sono invalido civile al 100% e nel 2020 mi hanno assegnato inabilità ed attualmente percepisco di IO 740 euro al mese più invciv di 280 euro, più accompagnamento di 500 euro. La mia domanda è adesso che cmq non lavoro cosa rischio? Possono toccare la.pensione IO o quella INVCIV?

L’assegno per invalidità civile (categoria INVCIV) ha carattere assistenziale, spetta anche se non si hanno contributi lavorativi versati e può prevedere anche una ulteriore indennità di accompagnamento: l’assegno di invalidità ordinaria (detta anche contributiva o da lavoro – IO) si differenzia dall’invalidità civile perché ha carattere contributivo, ossia richiede il versamento di un certo numero di contributi. In particolare, bisogna contare su un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno tre anni versati nell’ultimo quinquennio (requisito contributivo).

L’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento non sono pignorabili in quanto importi erogati a titolo assistenziale, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile.

La pensione di categoria IO, ovvero, l’Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta, è in teoria pignorabile ma in pratica non lo è, dal momento la la parte eccedente il minimo vitale (ad oggi circa 1007 euro) è nulla.

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1 Settembre 2023 · Loredana Pavolini

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