Permanenza segnalazione in CR





Centrale rischi banca d'italia





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Nel 2006 ho acceso un finanziamento con un istituto di credito che, a partire dal 2007, non sono riuscito ad onorare per un debito residuo di 14.000 euro, avendo perso il lavoro.

Oggi, avendo un’impresa individuale e interessato a richiedere il prestito sino a 25.000 euro previsto dal Decreto Liquidità, lo stesso mi è stato rifiutato in quanto presenti in CR la segnalazione di “sofferenze” ante gennaio 2020.

Le mie domande sono:
1) è possibile che la segnalazione sia ancora visibile in CR? Sono infatti trascorsi 36 mesi dal primo aggiornamento o quantomeno 5 anni dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento.
2) Se il mio credito fosse stato ceduto dall’istituto di credito ed il cessionario sia un soggetto obbligato alle segnalazioni mensili può, quest’ultimo, continuare ad effettuare le segnalazioni rendendo di fatto impossibile la cancellazione dal CR?
3) se la banca ha portato a perdite le sofferenze posso richiedere la cancellazione?

BEGINNISH

Come è noto nella Centrale Rischi della Banca d’Italia devono essere obbligatoriamente censite le posizioni relative a debiti di importo superiore a 30 mila euro o di importo qualsiasi, se appostati a sofferenza.

Ricordiamo che l’appostazione a sofferenza di un credito non rimborsato origina da una valutazione da parte dell’istituto segnalante sulla complessiva situazione finanziaria del debitore e non scaturisce necessariamente da, ad esempio, un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

In generale, l’evoluzione della posizione negativa censita per legge nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia differisce da quella eventualmente censita nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati, quali CRIF, Experian e CTC anche indicate come centrali rischi private dei cattivi pagatori.

Solo dopo il passaggio a perdita del credito, al netto di quanto eventualmente realizzato con la cessione a terzi, o il rimborso parziale dopo la scadenza del piano di ammortamento con rinuncia al residuo ex articolo 1236 del codice civile, o il il rimborso integrale dopo la scadenza del piano di ammortamento, la posizione non potrà più essere aggiornata mensilmente e, quindi, non sarà più visibile a banche e finanziarie decorsi i tre anni dalla data di ultimo aggiornamento: la posizione verrà oscurata (i dati non vengono, in realtà, mai cancellati).

Altrimenti, in particolare quando il credito insoluto viene ceduto ad un soggetto vigilato da Banca d’Italia, la segnalazione dovrà essere rinnovata mensilmente e, quindi perpetuata nel tempo.

Nel suo caso, evidentemente, il credito è stato ceduto ad un soggetto ancora obbligato a segnalare mensilmente la posizione debitoria non sanata: la storia avrà fine quando la posizione sospesa sarà regolarizzata dal debitore oppure quando saranno decorsi 36 mesi successivi al momento in cui il creditore avrà deciso di iscrivere a bilancio la perdita, senza cessione o con cessione a soggetto non vigilato dalla Banca d’Italia.

STOPPISH

27 Maggio 2020 · Ornella De Bellis

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