IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero in misura ridotta

IVIE - Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero












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In riferimento a questa discussione, preciso che la legge che modifica il precedente testo, in cui viene introdotta l’IVIE (Legge 214/2011), è la legge 228/2012; all’articolo 518, lettera b, la legge citata riporta testualmente:

b) al comma 15-bis:
1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

In pratica per la L. 214/2011 solo questi soggetti potevano usufruire dell’IVIE agevolata, sull’abitazione di residenza all’estero.

Con la modifica del 2012, il beneficio dovrebbe essere esteso a tutti, non essendovi più le limitazioni prima previste.

Esaminando il decreto legge 201/2011 (così come modificato dalla legge di conversione 214/2011), attualmente in vigore, all’articolo 19, commi 13, 14, 15 e 15 bis (commi che vengono riportati, integralmente, nel seguito) l’unico riferimento ad una aliquota ridotta allo 0,4% si riferisce agli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale o a casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora siano assimilabili a categorie catastali A1, A/8 e A/9 così come definite dalla normativa nazionale.

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici

13. A decorrere dal 2012 e’ istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero.

15. L’imposta di cui al comma 13 e’ stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’imposta non e’ dovuta se l’importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e’ costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile e’ situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica)..

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17 Agosto 2016 · Ornella De Bellis

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