Due settimane fa è morto mio marito pensionato INPS dal quale ero legalmente separata: mi hanno detto che non avrei diritto alla reversibilità della pensione percepita dal defunto poichè nell'accordo di separazione non è previsto, per me, un assegno di mantenimento. E vera questa cosa? ...
Come sappiamo, in caso di morte dell'ex coniuge la legge riconosce al coniuge superstite, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e che sia titolare dell'assegno divorzile, il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa, qualora il coniuge defunto dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse contratto un nuovo matrimonio. Tuttavia, le norme vigenti indicano come condizione necessaria, per poter esercitare il diritto alla pensione di reversibilità, l'avvenuto riconoscimento dell'assegno divorzile da parte del Tribunale. Non è sufficiente, per sancire il diritto alla pensione di reversibilità, il fatto che il Tribunale si sia pronunciato favorevolmente sul diritto all'assegno per l'ex coniuge superstite, anche disponendo, per quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento divorzile in misura provvisoriamente pari all'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione. Infatti, ...
In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. La norma subordina a due fondamentali condizioni il sorgere del diritto dell'ex coniuge alla pensione di reversibilità: il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell'assegno di divorzio. Ulteriore condizione è che il rapporto (contributivo o di impiego) da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. La recente giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha definitivamente sancito che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o ...