Ho inviato una PEC e mi è ritornata la sola ricevuta di avvenuta accettazione: non mi è ritornata la ricevuta di avvenuta consegna nel casellario del destinatario.
Come mai? Può il destinatario non rilasciare la avvenuta consegna?
Posso stare tranquillo che la PEC gli è comunque arrivata?
Con la sentenza 20072/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che è inesistente la notifica tramite PEC senza la ricevuta di avvenuta consegna: in pratica, non basta la sola ricevuta di avvenuta accettazione fornita al mittente dal gestore PEC del mittente stesso. Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna.
I motivi per cui non è stata rilasciata al mittente la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario possono essere molteplici, dal malfunzionamento in uno dei due sistemi di gestione (del mittente e del destinatario) al fatto che il destinatario non abbia rinnovato l’abbonamento per la PEC presso uno dei tanti provider.
No, a nostro avviso, non può stare tranquillo: se ha bisogno degli attestati di notifica della comunicazione inviata non le resta che effettuare una ricerca anagrafica dell’indirizzo di residenza del destinatario e affidare la missiva a Poste Italiane in modalità raccomandata A/R.
5 Giugno 2023 · Marzia Ciunfrini