Parcheggiare in una pubblica via un veicolo non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile (RC Auto)

Secondo i giudici di legittimità l'obbligo di copertura assicurativa RC Auto sussiste se il veicolo è in sosta su suolo privato aperto alla circolazione


DOMANDA

Mia sorella ha già da 3 anni parcheggiato un’auto (senza assicurazione e senza revisione) nel mio giardino e non ha alcuna intenzione di portarla via: se ora io sposto la macchina in una strada pubblica, mia sorella va incontro a problemi?


RISPOSTA

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 37851/2022, ha stabilito che parcheggiare l’auto in un’area privata non esime il proprietario dall’obbligo assicurativo. Questo vale nel caso in cui l’area dove il veicolo è in sosta abbia una destinazione ad uso pubblico e dunque sia aperta alla circolazione.
La ratio della decisione risiede nell’esigenza di avere una copertura assicurativa nel caso in cui, il veicolo, nonostante sia in sosta, possa essere coinvolto in un sinistro stradale o sia addirittura causa dello stesso.
E’ evidente, allora, che il principio enunciato vale, a maggior ragione, se il veicolo, privo di copertura assicurativa per i danni a terzi derivanti da responsabilità civile, viene parcheggiato in una pubblica via: il proprietario rischia una sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada (CdS) e potrebbe essere applicato anche l’articolo 13, terzo comma, della legge 689/1981, secondo il quale il veicolo privo di copertura assicurativa e parcheggiato in una pubblica via, può essere prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio con conseguente obbligo, per il proprietario, anche al pagamento della tariffa di deposito.


9 Luglio 2023 - Giuseppe Pennuto

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