Pagamento differito di alcuni mesi per l’ultimo stipendio e per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal lavoratore dimessosi


Trattasi di un abuso del datore di lavoro la cui impunità si fonda su due considerazioni, entrambe legate ai costi e ai tempi della giustizia italiana





Dopo due anni a fine agosto ho terminato l’esperienza lavorativa presso una azienda: ho verificato che l’ultimo accredito ricevuto è di una somma notevolmente inferiore rispetto alla mia aspettativa che sommava l’ultimo stipendio, le ferie e i permessi non goduti e naturalmente il TFR lasciato in azienda, non avendo ricevuto il cedolino del mese, ho chiesto spiegazioni e l’invio dello stesso e l’azienda mi ha comunicato con una semplice mail che ha deciso in modo unilaterale di dividere l’importo in tre rate con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell’anno corrente.

Ho fatto presente che non ritengo corretto che sia stata presa in modo unilaterale la decisione di come erogarmi i miei soldi e della mancanza di rispetto dimostrata nel non cercare un accordo e fattore ancora più grave, non avvisarmi anzitempo della loro decisione.

Ho altresì richiesto che venga messo nero su bianco con un documento controfirmato della modalità di erogazione delle quote, non penso che una mail di una normale impiegata dell’amministrazione possa avere valore nel caso, hai visto mai, che qualcosa non vada nel verso giusto.

Non sto parlando di decine di migliaia di euro, non ci avviciniamo nemmeno lontanamente alla unica decina e non capisco quindi la difficoltà di erogarmi tutto con l’ultimo cedolino che tra l’altro resta l’ultimo documento retributivo e sul quale c’è scritta la data di accredito dell’importo a me spettante.

La mia domanda è se una azienda può arrogarsi il diritto di rateizzare l’ultimo compenso del lavoratore.

Si tratta di un abuso del datore di lavoro e su questo aspetto non c’è alcun dubbio: abuso la cui impunità si fonda, tuttavia, su due considerazioni, entrambe legate ai costi e ai tempi della giustizia italiana:

a) il dipendente dimessosi, per far valere le proprie ragioni, dovrebbe citare il proprio datore di lavoro in tribunale accollandosi i costi di un avvocato e del contributo unificato, ma vedendo sicuramente il proprio contenzioso rimosso d’ufficio per cessazione della materia del contendere, in quanto la pronuncia del giudice non avverrebbe sicuramente prima del mese di novembre;

b) per ottenere un risarcimento danni correlato al ritardo bimestrale nell’erogazione della retribuzione a lui spettante, il dipendente dimessosi dovrebbe dimostrare il danno economico subito.

16 Settembre 2022 · Tullio Solinas


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