Pagamento parziale prima della notifica dell’atto di precetto












Nel caso in cui si paga parzialmente l’importo prima della notifica dell’atto di precetto (si parla di un giorno prima), vorrei sapere cosa succede: il creditore può procedere all’esecuzione direttamente per la parte restante o deve di nuovo notificare il precetto?

In secondo luogo se l’importo viene contestato, cioè si ritiene che l’importo parziale versato sia quello da corrispondere, occorre fare una opposizione all’esecuzione o al precetto?

E con l’opposizione si blocca l’eventuale pignoramento del conto corrente o stipendio?

Ultima domanda, se nel frattempo si chiede un prestito ed è stato disposto il pignoramento del c/c i soldi pervenuti sul conto a seguito del prestito vengono automaticamente pignorati?

Una volta che il creditore sia provvisto di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno o cambiale non pagata, sentenza giudiziale) la conseguente riscossione coattiva nei confronti del debitore termina con l’integrale soddisfacimento del debito (eventuali pagamenti parziali, qualora accettati, costituiscono solo un’anticipazione del dovuto).

L’entità dell’importo per cui il creditore procedente agisce va contestata in sede di opposizione alla procedura che ha portato alla formazione del titolo. L’opposizione all’esecuzione è il rimedio da opporre quando si contesta la legittimità del titolo esecutivo oppure la pignorabilità dei beni.

Dal pignoramento del conto corrente di un debitore lavoratore dipendente sul quale viene accreditato lo stipendio si salva solo l’importo equivalente al triplo dell’assegno sociale (circa 1.548 euro).

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16 Marzo 2016 · Ornella De Bellis