Sono una mamma single, non sono mai stata sposata e a luglio del 1997 sono andata via di casa con mio figlio all’epoca di 8 anni: nn ho mai chiesto alimenti: il padre ha contribuito solo alla metà delle spese scolastiche e sportive e con l’avvento dell’assegno unico mi sono trovata nella situazione di prendere l’importo più basso possibile in quanto non sono in grado di produrre l’Isee. Questo è dovuto dal fatto che, il padre di mio figlio, non vuole darmi la documentazione necessaria per produrlo. Sono in difficoltà economica in quanto sto crescendo un figlio praticamente da sola e non potrei pagare un avvocato. Come posso fare?
Partiamo dal presupposto che se il bimbo aveva 8 anni nel 1997, oggi ne ha 34 e che, pertanto, la DSU/ISEE serve per accedere all’Assegno Unico Universale (AUU) spettante al figlio maggiorenne disabile (il figlio maggiorenne disabile è equiparato, dalla normativa vigente sull’Assegno Unico Universale, ad un minorenne, per quel che riguarda, almeno, la tipologia della DSU da presentare): la madre che convive con il figlio maggiorenne disabile deve recarsi presso gli uffici del Comune di residenza preposti ai Servizi Sociali: qui, presenterà una dichiarazione con la quale lamenterà il diniego del padre naturale a fornire la collaborazione necessaria alla compilazione della DSU/ISEE finalizzata ad ottenere l’AUU (Assegno Unico Universale) spettante al figlio maggiorenne disabile e chiederà che il Comune si faccia carico di fornire il numero di protocollo della eventuale DSU in corso di validità presentata dal nucleo familiare di cui fa parte l’altro genitore oppure, in subordine, di accertare l’assenza di rapporti economici ed affettivi fra il disabile maggiorenne ed il padre naturale.
Il dirigente dell’ufficio preposto ai servizi sociali condurrà le opportune indagini, anche servendosi della polizia municipale, e qualora dovesse emergere l’assenza di rapporti economici ed affettivi fra il disabile maggiorenne ed il padre naturale, la DSU ISEE potrà fare esclusivamente riferimento al solo nucleo familiare della madre.
La procedura è quella prevista all’articolo 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni), comma 1 lettera e) del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) che si applica, per estensione e per quanto accennato in apertura del post, pure alla fattispecie di una coppia in cui solo la madre conviva anagraficamente con il figlio maggiorenne disabile riconosciuto dal padre non convivente.
28 Marzo 2023 · Roberto Petrella