Quali diritti ha il passeggero lasciato a terra in caso di overbooking sul volo prenotato?
L’Overbooking è una pratica commerciale legittima, adottata dalle compagnie aeree in base alla quale, pur di assicurare voli al completo, vengono accettate più prenotazioni dei posti effettivamente disponibili, confidando nella probabilità che alcuni dei passeggeri muniti di prenotazione non si presentino o cancellino la prenotazione.
Il passeggero, pertanto, non ha mai la certezza di partire: qual è la tutela per i passeggeri esclusi dall’imbarco sul volo in partenza?
Per voli partiti dal territorio dell’ Unione Europea (con qualsiasi compagnia aerea) e/o arrivati in Unione Europea (solo se con compagnia aerea con sede in Europa), si applica il regolamento europeo UE 261/2004.
Innanzitutto, il passeggero escluso, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento europeo, può pretendere che la compagnia aerea individui, tra i passeggeri imbarcati, qualche volontario che sia disposto a cedere il proprio posto in cambio o del rimborso del biglietto o del reimbarco sul primo volo disponibile.
Se non ci fossero volontari disponibili, al passeggero lasciato a terra per overbooking la compagnia aerea dovrà riconoscere un risarcimento, il cui ammontare è determinato in base alla tratta aerea del volo prenotato.
Qualora il passeggero a cui è stato negato l’imbarco per overbooking decidesse di non fruire dell’opzione prevista dall’articolo 4 del regolamento UE 261/2004, ha due alternative: il rimborso del costo del biglietto, allo stesso presso a cui è stato acquistato oppure il reimbarco su altro volo. In tale ultima evenienza, solo qualora la partenza venisse differita per più di tre ore, il passeggero lasciato a terra per overbooking avrà anche diritto ad una compensazione pecuniaria.
In sostanza, in caso di esclusione per overbooking la cosa migliore da fare è invocare l’applicazione dell’articolo 4 del regolamento europeo, beninteso, per i voli in partenza da un aeroporto ubicato in Europa o con arrivo in Europa con una compagnia avente sede legale in Europa.
Più in generale, per i voli in partenza da un aeroporto ubicato in Europa o con arrivo in Europa utilizzando un vettore avente sede legale in Europa, è sempre possibile presentare un reclamo alla compagnia aerea, entro due anni decorrenti dalla data del volo, oltre che per imbarco negato a causa di overbooking, anche per sistemazione in classe inferiore a quella prenotata, cancellazione o ritardo prolungato del volo finalizzato
8 Agosto 2023 · Giovanni Napoletano
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