Nel 2017 mia sorella, che ora ha 28 anni, si è sposata in Marocco con un coetaneo che, grazie al matrimonio, ha potuto venire in Italia a partire da febbraio 2018.
All’epoca, avevo accordato la residenza nell’abitazione di mia proprietà, in cui risiedono mia madre, mio fratello e, dal 2018, anche mia sorella e il marito.
A distanza di anni, i due non stanno lasciando l’abitazione nonostante i ripetuti inviti a farlo e si rifiutano di contribuire alle spese relative a utenze ecc.
Il clima in casa è molto pesante. Entrambi sono dotati di reddito derivate da contratti di lavoro regolare a tempo pieno e abbiamo bisogno che lascino l’abitazione.
Posso, da proprietario dell’immobile, decidere chi è tenuto a viverci e chi no, obbligandoli in qualche modo a lasciare i locali o è un loro diritto restare avendoli io autorizzati alla residenza nel 2018 ed essendoci un vincolo di parentela?
Grazie.
L’articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) punisce, con il secondo comma, anche chi si trattiene nell’abitazione altrui contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo (ad esempio, il proprietario della casa): il termine trattenersi, utilizzato dal legislatore, richiede un pregresso ingresso legittimo; diversamente, infatti, si applicherebbe la fattispecie di cui al comma primo dello stesso articolo che riguarda, invece, chi si introduce nell’abitazione altrui contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo.
E’ irrilevante la circostanza che fra chi ha il diritto di escludere e gli ospiti, inizialmente autorizzati ad acquisire la residenza presso l’appartamento e successivamente non più graditi, intercorrano vincoli di parentela e/o affinità.
La norma è posta a tutela della pace e della libertà domestica, come risultato della duplice facoltà di ammissione o di esclusione dalla propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale.
Peraltro, la Corte di Cassazione (sezione penale), con la sentenza 4879/1984 ha stabilito che l’ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell’abitazione. Pertanto, l’ospitalità eventualmente concessa non può realizzare a favore dell’ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare, il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza.
In conclusione, bisogna innanzitutto notificare agli ospiti una diffida a lasciare l’appartamento entro un determinato periodo di tempo. In caso di inadempimento non resterà che procedere con una querela di parte offesa, riportata agli organi di polizia, per violazione dell’articolo 614 del codice penale.
10 Agosto 2020 · Marzia Ciunfrini
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