DOMANDA
Mi è stata notificata ordinanza ingiunzione per sanzione su lavoratori irregolari nel gennaio 2018 da allora nessuna notizia, é prescritta? Quanti sarebbero le ulteriori sanzioni e interessi dalla notifica in poi? come mai tutto tace?
RISPOSTA
Come previsto dall’articolo 28 della legge 689/1981, una volta notificata l’ordinanza ingiunzione, in assenza di un tempestivo adempimento, la sanzione comminata (dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente), deve essere iscritta a ruolo e affidata alla riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), entro un quinquennio decorrente dal giorno in cui è stata commessa/accertata la violazione stessa.
Pertanto, nello scenario descritto, la prescrizione è scattata ben prima del gennaio 2023, considerando che l’accertamento della violazione è avvenuto, naturalmente, in epoca anteriore alla notifica dell’ordinanza ingiunzione.
Questa è la buona notizia: la cattiva notizia consiste nella circostanza che, in ogni caso, il sanzionato dovrà avviare un ricorso giudiziale (sulla questione decide il Giudice del lavoro del Tribunale territorialmente competente in base all’ubicazione dell’azienda che ha utilizzato i lavoratori irregolari) per vedere accertata dal giudice l’intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, in occasione della eventuale notifica, da parte di AdER, di una cartella di pagamento riferita all’omesso adempimento dell’ordinanza ingiunzione.
A proposito del concessionario nazionale della riscossione va ricordato che una cartella di pagamento può essere notificata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di un periodo di temporanea assenza del destinatario dell’atto, considerando che, come spesso accade, gli avvisi di inizio giacenza della cartella di pagamento e della successiva raccomandata informativa vanno smarriti. Tanto per dire che, forse, converrebbe accedere all’area personale di AdER per visualizzare l’estratto di una eventuale posizione debitoria.
Per finire, va ricordato che l’articolo 27 (Esecuzione forzata) della legge 689/1981 stabilisce che in caso di ritardo nel pagamento la sanzione originaria portata dall’ordinanza ingiunzione sarà maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
5 Giugno 2024 - Paolo Rastelli
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