Opposizione a precetto

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata si può presentare opposizione a precetto


DOMANDA

la mia ex moglie sta per notificarmi un atto di precetto per importi da assegno di mantenimento NON DOVUTI (già pagati). facendo opposizione a precetto posso bloccare una eventuale richiesta di pignoramento dello stipendio? avrei problemi con il mio datore di lavoro se mi arrivasse questo pignoramento. ho altre soluzioni?


RISPOSTA

L’articolo 615 del codice di procedura civile stabilisce che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Naturalmente avrà bisogno di un avvocato per presentare opposizione a al precetto notificato dalla coniuge separata o divorziata.


2 Ottobre 2024 - Marzia Ciunfrini


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