DOMANDA
In questi giorni ho ricevuto notifica di una cartella esattoriale per omesso versamento della tassa automobilistica (bollo auto) 2016: la tassa scadeva a dicembre 2016. Non dovrevìbbe essere decaduto il potere della Pubblica Amministrazione di pretendere la riscossione del bollo auro dopo tanti anni?
RISPOSTA
Il pagamento della tassa automobilistica che scade nel mese di dicembre 2016 può essere effettuato fino al 31 gennaio del 2017: la decadenza del potere della Pubblica Amministrazione (PS) di poter pretendere il pagamento del bollo auto interviene al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere versata, ovvero entro il 31 dicembre 2020.
Dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 c’è stata la sospensione, per legge, di tutte le attività di Riscossione coattiva di competenza di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).
L’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 proroga i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (31 dicembre 2023).
Pertanto, la decadenza per la notifica di una cartella esattoriale originata da omesso pagamento della tassa automobilistica del 2016 (in scadenza a dicembre 2016) verrebbe fissata al 31 dicembre 2023. Cioè fino al 31 dicembre 2023 la Pubblica Amministrazione creditrice ha tempo per ottenere, coattivamente, l’importo omesso per la tassa automobilistica relativa al 2016.
18 Novembre 2022 - Paolo Rastelli
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