Omessa presentazione bilancio finale di liquidazione società – Quali sanzioni, prescrizioni e decadenze?












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Sono il liquidatore di una società srl INATTIVA che per 4 anni non ha presentato il Bilancio essendo appunto INATTIVA da anni. Ho smesso di presentare bilancio e dichiarazioni nel 2010 e l’azienda è stata cancellata d’ufficio nel 2014 dalla Camera di commercio.

Sono a conoscenza che per queste omissioni sono previste delle sanzioni. La mia domanda è molto semplice: essendo ora il 2017, le sanzioni per le omissioni possono ancora arrivarmi oppure è subentrata la prescrizione delle sanzioni? E nel caso di omessa presentazione Iva a ZERO, come si calcola in quel caso la prescrizione?

Con il termine liquidazione di una società di capitali si indica la procedura con la quale il liquidatore provvede, nei limiti del possibile, ad estinguere i debiti della società (o talvolta, ma raramente accade di questi tempi, a ripartire l’attivo fra i soci).

In particolare, i creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento ai soci ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Nel corso della procedura di liquidazione il socio debitore deve poter controllare l’operato del liquidatore: fra l’altro, il socio debitore deve essere messo in condizione di poter esaminare il bilancio finale ed il piano di riparto.

Con l’approvazione del bilancio finale e del piano di riparto, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci. Il termine di decadenza per l’eventuale impugnazione dei documenti la cui redazione è affidata alla responsabilità del liquidatore è di due mesi a partire dalla data di notifica ai soci.

In caso di omissione dei doveri appena richiamati, si applica l’articolo 2625 del codice civile gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La sanzione amministrativa pecuniaria ha prescrizione quinquennale (decorrente dalla data di cancellazione della società liquidata dal registro delle imprese) mentre la richiesta di risarcimento dell’eventuale danno patito dal socio della società liquidata e cancellata dal registro delle imprese, non messo in condizioni di prendere visione del bilancio finale e del piano di riparto così come stabilito per legge, può essere esercitata, nei confronti del liquidatore inadempiente, fino al termine di anni dieci decorrenti dalla cancellazione della società.

Per omessa dichiarazione IVA l’avviso di accertamento d’ufficio può essere notificato, a pena di decadenza (articolo 43 dpr 600/1973 ratione temporis) entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

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24 Maggio 2017 · Giorgio Valli

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