Omessa notifica all’obbligato in solido del verbale di multa per infrazione al codice della strada

Termini di notifica della multa












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Volevo sapere se in caso di contestazione immediata di una multa fatta al trasgressore ma che non è proprietario dell’autoveicolo gli agenti accertatori sono obbligati ad inviare all’obbligato in solido copia del verbale per riscuotere il pagamento se il trasgressore non paga?

Ho ricevuto qualche giorno fa una cartella esattoriale relativa ad una multa presa nel 2014 da mio marito come trasgressore ma io come obbligato in solido non ho mai ricevuto nulla, (all’epoca dei fatti non eravamo sposati e ognuno viveva a casa propria e quindi ricevevo regolarmente tutte le varie notifiche delle multe e ho sempre pagato tutto) : pertanto si potrebbe contestare una cartella esattoriale per omessa notificazione del verbale all’obbligato in solido? Per accertare l’omissione della notifica quale sarebbe l’iter da seguire?

Per le violazioni commesse dal 13/8/2010 alla contestazione immediata effettuata nelle mani del trasgressore deve seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni, ad uno dei soggetti solidalmente responsabili (il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di leasing).

E’ chiaro che la notifica del verbale di multa al coobbligato, proprietario del veicolo, potrebbe essersi perfezionata correttamente per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale.

Per evitare un’azione giudiziale senza alcuna chance di successo e con aggravio di spese per il ricorrente, l’unica cosa da fare è recarsi presso l’ufficio comunale preposto alla gestione delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada e chiedere, esercitando il proprio diritto di accesso agli atti, di prendere visione di copia della relata di notifica del verbale di accertamento notificato al soggetto coobbligato.

Il tempo per effettuare questa verifica è alquanto ristretto: infatti, l’eventuale opposizione alla cartella esattoriale riconducibile all’inadempimento (il pagamento della sanzione amministrativa da parte del coobbligato) ove il destinatario deduca l’omessa notifica dell’atto presupposto (il verbale di contestazione dell’infrazione) deve essere proposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 150/2011, a norma del quale, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro: l’opposizione, pertanto, si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

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17 Ottobre 2018 · Giuseppe Pennuto

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