Vale forse la pena di ricordare che, in tema di imposta di successione, le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del decreto legge 262/2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
– del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
– del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
– dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Oltre alle franchigie di 100.000 euro (per i depositi bancari) e di un milione di euro (per gli immobili), vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992.
Concludendo: considerata l’omissione e il conseguente accertamento conviene indicare, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate, ed allo scopo di evitare future contestazioni, un valore realistico di mercato (riferito al valore del metro quadro medio di mercato per immobili simili ubicati in zona, oggetto di compravendita) che si discosti da quello (vile) catastale, pur rimanendo nei limiti della franchigia (se se ne ha diritto). Se non si è in grado ad acquisire le informazioni di mercato, conviene rivolgersi ad un tecnico che faccia una stima realistica che servirà, in sede di contraddittorio, anche per controbattere alle pretese fiscali.
28 Agosto 2023 · Giorgio Valli