Omessa contestazione immediata per violazione dell’articolo 141 comma 3 del CdS dopo sinistro stradale


Dai rilievi effettuati dopo il sinistro deve essere emerso che il conducente del veicolo viaggiava ad una velocità tale da violare il Codice della Strada





In riferimento ad un sinistro con soli danni ai veicoli (urto auto in sosta) da parte di un mio amico con veicolo di mia proprietà alle ore 01,30 in seguito mi è stata notificata dalla Polizia Locale tramite raccomandata una sanzione amministrativa come obbligato in solido contestando art. 141 comma 3 e sanzione accessoria di decurtazione 5 punti della patente all’effettivo conducente.

Come causale di “omessa contestazione immediata” è stato indicato un generico “perché la violazione è stata accertata da ulteriori verifiche d’ufficio” senza specificare ovviamente il tipo di verifiche.

Faccio presente che al momento del rilievo del sinistro da parte degli Agenti erano presenti tutti i soggetti interessati, il sottoscritto, il proprietario dell’auto controparte, il guidatore.

Se ci avessero contestato una “semplice” perdita di controllo (141 C.1) avrei pagato e chiuso, ma così vorrei capire se ci sono i presupposti per un ricorso efficace, grazie, saluti.

Il comma 3, dell’articolo in questione, stabilisce che il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Evidentemente, dall’esame successivo dei rilievi effettuati immediatamente dopo il sinistro dalla Polizia Municipale è emerso che il conducente del veicolo coinvolto aveva tenuto una velocità tale da violare la disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo 141 del Codice della Strada, infrazione che, naturalmente, non poteva essere immediatamente contestata.

Non è consigliato il ricorso.

7 Dicembre 2020 · Giuseppe Pennuto


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