DOMANDA
Sono comproprietario al 50% di una piccola quota di terreno rurale collegato con un unico fabbricato (ex rurale podere agricolo) cui a Sud c’è la mia comproprietà confinante con aperti terreni agricoli mentre a Nord analoga porzione di fabbricato con analoga metratura di terreno che confina con la strada asfaltata odierna Provinciale. La mia comproprietà è recintata con rete metallica che delimita e separa l’altra proprietà, pertanto entrambe le proprietà sono pienamente indipendenti. Ora, la differenza è che, l’altra proprietà confinante è regolarmente abitata mentre la mia è attualmente in stato di abbandono dovuto al fatto che io risiedo in altra regione con problematiche che non mi consentono di percorrere circa 500 km per poterlo curare, mentre le due comproprietarie che abitano a circa 25 km, a loro dire, non hanno tempo.
La problematica che ora si è sviluppata è questa: il confinante ha minacciato di rivolgersi ad un legale affinché venga da noi comproprietari apportare una manutenzione del terreno in quanto, afferma, da questo sono emersi grossi topi che nidificano nonché qualche biscia. Ora, premesso che appena possibile era già in programma di effettuare una pulizia generica, in quanto è nostra intenzione vendere tutta la proprietà; ma, nel frattempo, se ricevo qualche missiva da un legale c’è l’effettiva obbligatorietà di una celera pulizia?
RISPOSTA
L’articolo 449 del codice penale dispone che chiunque cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, é punito con la reclusione da uno a cinque anni.
L’articolo 29 del codice della strada stabilisce che:
1. proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità’ dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e’ tenuto a rimuoverli nel piu’ breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo é soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.
Infine, il comma 4 dell’articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 conferisce al Sindaco il potere e l’obbligo di adottare provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
In un tale contesto, esiste sicuramente, nel Comune in cui è ubicato il terreno di proprietà di chi ci scrive, un regolamento che disciplina l’obbligo di pulizia dei terreni di proprietà privata allo scopo di evitare, tra l’altro, l’insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e incendi.
25 Giugno 2024 - Giorgio Martini
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