Obbligo di presentare modello AdI COM per i percettori di Assegno di inclusione (AdI)

Il modello AdI.COM va presentato solo quando nel nucleo familiare percettore di AdI, un componente avvia una attività di lavoro autonomo o dipendente












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Io e mia moglie abbiamo svolto nel 2023 un tirocinio di inclusione di 6 mesi con un’indennità di 6000 euro totali: il tirocinio è terminato a dicembre 2023, tuttavia mancano ancora 1000 euro che la regione ci deve pagare nonostante il tirocinio di inclusione sia già terminato.

Ovviamente tali 1000 euro saranno accreditati sull’iban in questo 2024.

Ho presentato domanda di Assegno di inclusione.
Devo anche ora compilare il modello adi com perchè mi rimangono questi 1000 euro da recuperare oppure dato che il tirocinio di inclusione si è concluso a dicembre non ce ne è bisogno?

E’ fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

Pertanto, i beneficiari dell’ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro, già in essere all’atto della domanda, tramite l’apposito modello “ADI-Com ridotto”, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura tramite il modello “ADI-Com esteso”.

Nella fattispecie, poiché il tirocinio è terminato a dicembre 2023 e resta solo un credito da lavoro, non c’è alcun obbligo di comunicazione all’INPS.

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20 Gennaio 2024 · Simone di Saintjust

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