Obbligo di stipulare polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (RC) a copertura dei danni derivanti a terzi dall’esercizio dell’attività di operatore socio sanitario


A copertura dei danni derivanti a terzi dall'esercizio dell'attività di operatore socio sanitario





La struttura dove lavoro entro fine dicembre obbliga il personale a stipulare un’assicurazione per dolo o colpa grave: premetto che io sono presente in struttura 3 giorni a settimana turno notte e nNon sono proprio propensa a stipularla poiché ha un costo eccessivo e nn riesco a sostenere la spesa, considerando anche lo stipendio insufficiente. Sono un Operatore Socio Sanitario (OSS) e vorrei sapere sé questa polizza è obbligatoria.

L’articolo 2043 del codice civile stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’articolo 7, comma 3 della legge 24/2017 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) specifica che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

Pertanto, l’articolo 10, comma 3 della legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie) obbliga ciascun esercente la professione sanitaria – operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Questa legge è in vigore da primo aprile 2017: evidentemente, la struttura presso cui lei svolge attività socio sanitaria ha pensato di adeguarsi solo adesso.

25 Ottobre 2021 · Annapaola Ferri


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