(Presunte) Nuove regole (ma in effetti ormai vecchie) sul pignoramento


E' da circa un anno che il creditore può rivolgersi direttamente all'UG per ricercare i beni del debitore escusso censiti nell'Anagrafe Tributaria





Ho letto oggi sul sito Ansa che l’Ader potrà vedere il saldo del conto corrente e procedere con il pignoramento: c’e’ anche scritto che se c’è disponibilità scatta l’ordine di pagamento. Ma significa che se ho un debito di 50 mila euro e sul conto solo 2 mila euro, questi 2 mila euro non vengono pignorati?

L’articolo 492 bis del codice di procedura civile si occupa, da tempo, della ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare: su questa norma è intervenuta in maniera radicale la Riforma Cartabia, entrata in vigore nel 2022, con l’intento di semplificare la procedura, consentendo al creditore di rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario anziché chiedere l’autorizzazione al Presidente del Tribunale per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore attraverso la consultazione di tutte le banche dati gestite dalla Pubblica Amministrazione, in particolare, ma non solo, quelle dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate (Anagrafe Tributaria).

La formulazione attuale dell’articolo dispone, infatti, che su istanza del creditore (per crediti qualsiasi, ordinari, esattoriali o alimentari ndr) munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

A partire dal 20 giugno 2023, a seguito della firma della convenzione tra il Ministro della Giustizia e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata poi avviata una fase di sperimentazione ed un’attività formativa che, consentono a tutti gli ufficiali giudiziari di accedere direttamente alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria per rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare, in seguito alla sola richiesta di un creditore.

In particolare, e torniamo al merito del quesito posto, la costituzione dell’archivio Anagrafe dei rapporti finanziari fu regolata dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 nonché del 29 febbraio 2008 dell’Agenzia delle Entrate (AdE).

La comunicazione all’AdE, da parte delle banche, riguardante il singolo conto corrente attivo va effettuata annualmente entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Ogni mese, invece, l’intermediario deve comunicare i dati riguardanti la eventuale chiusura di un rapporto attivo o l’apertura di un nuovo rapporto.

I dati che popolano l’Anagrafe dei rapporti finanziari sono:
– dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall’operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;
– dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
– saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti aperti nel corso dell’anno;
– il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
– dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;
– giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati.

Insomma, la trasmissione dei dati relativi ai conti correnti è annuale per quel che riguarda i rapporti attivi, mensile per l’apertura o la chiusura di un conto corrente.

Non c’è alcuna normativa, al momento in cui scriviamo, che vieta al creditore procedente di soddisfarsi parzialmente del credito azionato. In altre parole se il debito è di 50 mila euro e il saldo di conto corrente è pari a duemila euro, nulla vieta al creditore di farsi assegnare dal giudice i duemila euro rimanendo creditore per l’importo residuo.

Onestamente ci sembra eccessivo il clamore recentemente suscitato dalla versione aggiornate dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile. La riforma Cartabia a dicembre 2022 aveva già dato incisività alla norma eliminando la necessaria autorizzazione del Presidente del Tribunale.

In più, a fina giugno 2023 c’è stata la firma della convenzione fra Ministero della Giustizia ed Agenzia delle Entrate, grazie alla quale, oggi, tutti gli ufficiali giudiziari possono, su richiesta del creditore procedente (un qualsiasi creditore ordinario, non solo AdER che agisce per conto della Pubblica Amministrazione per debiti esattoriali) munito di titolo esecutivo e del precetto, ricercare i beni del debitore censiti nell’anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, non comprendiamo (colpa nostra, naturalmente) a quali ulteriorinuove regole, previste nella bozza di manovra finanziaria, si riferisca ANSA con il citato articolo del 25 ottobre 2023. Probabilmente ci si riferisce alla possibilità di effettuare pignoramenti massivi automatici per i debitori esattoriali, da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), intestatari di conti correnti con saldo non nullo.

Peraltro è in vigore, ormai da tempo, l’articolo 72 bis del DPR 602/1973 secondo il quale – salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile a proposito del pignoramento del conto corrente su cui vendono accreditati lo stipendio o la pensione nonché dall’articolo 72-ter dello stesso DPR citato, a proposito dei limiti esattoriali di pignoramento dello stipendio – l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile (citazione presso il giudice del tribunale territorialmente competente) l’ordine diretto (redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione) al terzo (la banca con cui il debitore esattoriale intrattiene un rapporto di conto corrente, ad esempio) di pagare l’importo dovuto direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Secondo la procedura di cui all’articolo 72 bis (senza spese né tempi di attesa per attendere l’assegnazione giudiziale), Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) non ha nemmeno bisogno di sapere se il debitore ha un conto corrente presso il terzo e quale sia l’importo del saldo disponibile.

Probabilmente, con l’articolo 23 della bozza di legge finanziaria 2024, si intende sollecitare l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) ad utilizzare in forma massiva l’articolo 72 bis del DPR 602/1973 (pignoramento diretto verso terzi senza intervento del giudice), individuando, grazie all’articolo 492 bis del DPR 602/1973, i conti correnti a saldo non nullo (almeno al 31 dicembre dell’anno precedente). Non è chiaro, ma qualora venisse approvato, l’articolo 23 della bozza di legge finanziaria 2024 potrebbe consentire ad AdER di conoscere il saldo corrente e non solo quello al 31 dicembre dell’anno precedente: ciò dovrebbe comportare però una rilevante modifica del flusso di informazioni mensili fra istituti di credito e Agenzia delle Entrate, con l’aggiornamento mensile, e non più annuale, del saldo di conto corrente di tutti i cittadini. Staremo a vedere, se si tratta di solo fumo o se c’è anche un po’ di arrosto.

Oppure, ipotesi finale assai controversa, con l’articolo 23 della bozza di legge finanziaria 2024, si intenderebbe consentire il pignoramento del conto corrente del cittadino in assenza di una preventiva emissione di cartella esattoriale o avviso di accertamento immediatamente esecutivo opponibili in sede di Commissione Tributaria Provinciale (CTP) con inaudita lesione dei diritti di difesa.

In ogni caso si tratta di ipotesi che non stanno né in cielo, né in terra. A nostro parere l’articolo 23 della bozza di legge finanziaria 2024, così com’è stato formulato, è un pasticcio normativo da cancellare al più presto.

26 Ottobre 2023 · Annapaola Ferri


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » (Presunte) Nuove regole (ma in effetti ormai vecchie) sul pignoramento. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.