Nuova convenzione fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia per consentire agli Ufficiali Giudiziari l’accesso diretto all’Anagrafe Tributaria – La nuova formulazione dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile per la ricerca telematica dei beni pignorabili del debitore sottoposto ad azione esecutiva





La nova formulazione dell'articolo 492 bis del codice di procedura civile consente agli Ufficiali Giudiziari l'accesso diretto all'Anagrafe Tributaria





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Si parla molto della recente convenzione stipulata fra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia per consentire agli Ufficiali Giudiziari una più efficace ricerca dei beni pignorabili del debitore esecutato: ma, sbaglio, o la normativa vigente con consentiva già agli ufficiali giudiziari di accedere all’Anagrafe patrimoniale dell’Agenzia delle Entrate?

L’articolo 492 bis del codice di procedura civile prevedeva, nella sua formulazione originale, che
su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizzasse la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

A partire da primo gennaio 2023 l’articolo 492 bis del codice di procedura civile, nella versione aggiornata, stabilisce che su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 121/1981, l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne da’ comunicazione al creditore istante. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute al debitore esecutato.

Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore esecutato, l’ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Concludendo, la procedura è diventata più snella in quanto non è più necessaria l’autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Inoltre, dal 20 giugno 2023, a seguito della firma della convenzione tra il Ministro della Giustizia e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata avviata una fase di sperimentazione ed un’attività formativa che, al termine, consentiranno a tutti gli ufficiali giudiziari di accedere direttamente alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria per rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare, in seguito alla sola richiesta di un creditore.

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14 Ottobre 2023 · Annapaola Ferri

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