Notifica precetto per posta e seconda raccomandata informativa – E’ obbligatorio l’invio della seconda raccomandata informativa in caso di temporanea irreperibilità del destinatario?

La notifica del precetto è eseguita dall'ufficiale giudiziario: in caso di assenza del destinatario deve essere trasmessa la raccomandata informativa












La notifica del precetto tramite posta non trovandomi a casa, richiede l’invio della seconda raccomandata obbligatoria? Pena decadenza notifica?

Il precetto viene notificato, di norma, dall’ufficiale giudiziario: in alcuni casi particolari (notifica indiretta) potrebbe essere il postino a consegnare materialmente il documento, ma le procedure di notifica si svolgerebbero, comunque, sotto la supervisione dell’ufficiale giudiziario.

Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente secondo quanto disposto degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In sostanza, se non è possibile eseguire la consegna al destinatario per irreperibilità o per incapacità o rifiuto di una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace), l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune (albo pretorio) dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata informativa).

La notifica si perfeziona per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa (non con il ricevimento della stessa) o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

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21 Settembre 2017 · Lilla De Angelis