Notifica pagamento Tari anni 2011-2012-2013





La pretesa di pagamento per un tributo locale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno dopo la scadenza





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Oggi 18/01/2022 mi è stata notificata l’intimazione di pagamento della tassa sulla tari dall’ente riscossore dell’agenzia delle entrate per gli anni 2011,2012,2013 e 2017: ignorante in materia, ho letto che la tari si prescrive dopo 5 anni. Cortesemente avrei bisogno di un vostro consiglio per come comportarmi. cordiali saluti.

La legge stabilisce che la pretesa di pagamento per un tributo locale (qual è la TAssa RIfiuti o TARI) deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento della tassa è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Questo per dire che nulla quaestio per la TARI 2017 che pertanto dovrà essere pagata.

La prescrizione della TARI è come abbiamo accennato, di durata quinquennale.

Tuttavia, se della riscossione della TARI relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 se ne sta occupando l’Agenzia delle Entrate Riscossione ciò vuol dire che, quasi sicuramente, gli uffici comunali preposti all’esazione della tassa rifiuti hanno effettuato le notifiche infra quinquennali finalizzate ad interrompere il decorso della prescrizione.

In altre parole, per essere certi che la TARI notificata nel 2022 relativamente agli anni 2011,2012 e 2013 sia caduta in prescrizione, bisogna recarsi presso gli uffici comunali preposti alla gestione della TARI e chiedere l’esibizione di tutte le notifiche interruttive dei termini di prescrizione notificate al titolare dell’ingiunzione di pagamento fra il 2011 ed il 2022.

A nulla vale la circostanza di non ricordare l’avvenuto perfezionamento di notifiche da parte degli uffici comunali effettuate nell’ultimo decennio: è necessario precisare, infatti, che la notifica di un atto affidato a Poste Italiane può essere correttamente perfezionata, per compiuta giacenza, presso l’ufficio postale a seguito di un tentativo di consegna non andato a buon fine per temporanea assenza del destinatario della notifica.

Qualora, consultando le notifiche che il Comune è in grado di esibire, venisse fuori l’intervenuta prescrizione per una o tutte la annualità, allora sarà necessario, innanzitutto, presentare istanza in autotutela all’ufficio comunale che si occupa dell’esazione della tassa rifiuti, chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione del diritto di esigere la tassa.

Attenzione però: la presentazione dell’istanza in autotutela al Comune di residenza, non sospende i termini (60 giorni dalla notifica dell’atto) per poter presentare ricorso giudiziale alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP): il che vuol dire che se entro i sessanta giorni (per la verità un pochino meno, giusto per dare tempo al professionista incaricato di preparare il ricorso) il Comune non avrà risposto ufficialmente, annullando l’atto, sarà necessario, purtroppo, rivolgersi alla CTP.

In altre parole, un atto della Pubblica Amministrazione che pretende il pagamento per una tassa/imposta ormai prescritta, va sempre impugnato innanzi al giudice tributario, non si annulla da sé (a meno che la PA non abbia, per iscritto, riconosciuto il proprio errore).

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19 Gennaio 2022 · Giorgio Valli

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