Notifica di due pignoramenti presso INPS avvenuti entrambi in una stessa giornata – Ulteriori approfondimenti


Il terzo pignorato deve accantonare la trattenuta per ogni pignoramento: il giudice decide sull'assegnazione al creditore o sulla restituzione al debitore





in riferimento a questo quesito, vorrei precisare che, il messo del Tribunale (suppongo Ufficiale Giudiziario) con unica visita al mio indirizzo mi ha rilasciato copia di due distinti pignoramenti presso terzi da parte di due distinti studi legali cui si chiede al giudice la convalida dei pignoramenti nella data udienze riportate nelle copie a me consegnate. Le date indicate su dette copie dal timbro del Tribunale sono una del 09/06/2023 e l’altra del 15/06/2023; pertanto è già evidente quale è il primo e quale quello a seguire. Il quesito che però vorrei porre nella presente è questo (non menziono la cessione del quinto volontaria poiché senza valenza), ho una pensione di poco più di 1800 euro e la stessa è GIA’ gravata da una trattenuta obbligatoria del quinto pensione quale pignoramento presso Terzi (INPS) da parte di una precedente finanziaria (anche quelle attuali riguardano una banca e l’altra una finanziaria), quindi, in attesa delle udienze di convalida del giudice dei pignoramenti presso terzi INPS, la pensione che attualmente mi viene accreditata rimane invariata o subirà una ulteriore decurtazione quale pignoramento in attesa della definizione del giudice? Ringrazio infinitamente.

Il codice di procedura civile prevede all’articolo 546 che, dal giorno in cui gli viene notificato un atto di pignoramento, il terzo (nella fattispecie l’INPS) debba accantonare il quinto della pensione del pensionato debitore (considerata al netto di IRPEF dovuta, ma al lordo della trattenuta mensile finalizzata a servire il rimborso del prestito dietro cessione del quinto) eccedente il minimo vitale. L’operazione indicata si chiama accantonamento ed è finalizzata a tutelare il creditore nel caso in cui il procedimento giudiziale dovesse andare per le lunghe.

Da luglio, pertanto, il debitore esecutato si vedrà decurtata la pensione di un importo pari al 40% della parte della pensione (considerata al netto di IRPEF dovuta, ma al lordo della trattenuta mensile finalizzata a servire il rimborso del prestito dietro cessione del quinto) eccedente il minimo vitale (attualmente di 1007 euro/mese)

Quando il giudice adito dal secondo creditore procedente, in ordine temporale, verrà informato dall’INPS che al precedente creditore è stato già assegnata la trattenuta per rimborsare un credito azionato della medesima natura, al debitore pensionato esecutato verrà restituito l’accantonamento effettuato dall’INPS a favore del secondo creditore.

Se ci indica la pensione accreditata in banca e l’importo della trattenuta per cessione del quinto, saremo in grado di calcolare l’importo che, presumibilmente le verrà accreditato da INPS nel mese di luglio.

28 Giugno 2023 · Patrizio Oliva


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