DOMANDA
Vorrei chiedere un chiarimento sulla data valida di una raccomandata inviata dall’utenza domestica Enel quale sollecito di pagamento: sulla diffida ad adempiere riporta testualmente che si invita al pagamento della somma entro 35 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione del sollecito. Sulla fattura di sollecito è indicato il luogo e la data in Roma 09/09/2022; il ricevimento della stessa con regolare firma di accettazione al portalettere è del 15/09/2022. Pertanto, a mio avviso, il riferimento è da considerarsi dal ricevimento del 15/09/2022,o diversamente? Ringrazio per l’attenzione.
RISPOSTA
In occasione della notifica di un atto nel corso di una controversia giudiziale in ambito civile o durante un contenzioso di tipo esattoriale (quando cioè agisce nel recupero di un credito, per conto della Pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER ex Equitalia, oppure quando la Pubblica Amministrazione notifica un avviso di accertamento al cittadino) vige la regola della doppia decorrenza: per il destinatario dell’atto i termini per presentare reclamo/ricorso giudiziale o per l’adempimento decorrono dal giorno in cui viene effettuata la materiale consegna dell’atto; per il mittente, invece, rispetto ai termini di decadenza o di prescrizione della pretesa, viene presa in considerazione la data di affidamento dell’atto al vettore autorizzato ed incaricato di effettuare la consegna del plico al destinatario.
In tutti gli altri casi, ed in particolare in ambito stragiudiziale (come nella fattispecie), il termine ultimo per adempiere (leggasi per effettuare il pagamento) decorre a partire della data fissata dal mittente creditore. In altre parole, se vorrà, dovrà adempiere entro 35 giorni solari calcolati a partire dal 9 settembre 2022, ovvero entro il 14 ottobre 2022.
10 Ottobre 2022 - Marzia Ciunfrini