La notifica degli atti per compiuta giacenza





La notifica di un atto non consegnato al destinatario o a persona abilitata a riceverlo, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di inizio giacenza





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Non mi è chiaro il funzionamento della compiuta giacenza e più precisamente da quando inizia il conteggio dei 10 giorni, faccio un esempio concreto: il 24 maggio passa il postino con un atto giudiziario non trova nessuno lascia lo scontrino con l’avviso di giacenza che dal 28 maggio è ritirabile presso l’ufficio postale, poi in data 27 maggio ripassa il postino trova qualcuno e lascia la busta verde con l’avviso che in data 24 maggio è stato depositato il plico presso l’ufficio postale ed è ritirabile dal 28/05. Insomma i 10 giorni partono dal 24 dal 27 o dal 28?

L’articolo 140 del codice di procedura civile stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone che la legge autorizza a prendere in consegna l’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi (albo pretorio), affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Trascorsi 10 giorni in cui l’atto è rimasto depositato presso l’albo pretorio del Comune in cui il destinatario risiede, se nessuno lo ritira, la notifica si intende perfezionata.

Per estensione, dopo che la normativa vigente ha consentito la notifica di alcuni atti anche da parte di Poste Italiane con raccomandata A/R, la notifica si intende correttamente perfezionata, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, decorsi 10 giorni dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale (Cassazione, sentenza 1188/2014; Cassazione, sezioni unite, sentenza 6527/2003).

Trascorsi i 10 giorni in cui la raccomandata è rimasta depositata nell’ufficio postale , se nessuno lo ritira, la notifica si intende perfezionata.

La notifica a mezzo posta, pertanto, qualora l’atto, anche per delega, non viene ritirato prima, si perfeziona dopo 10 giorni dalla spedizione dell’avviso di giacenza. In altre parole, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l’atto impositivo, la notifica si ritiene eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell’avviso di giacenza.

Nell’esempio concreto, proposto dal lettore, pertanto, la notifica, nel caso di mancata consegna dell’atto per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona dopo dieci giorni decorrenti dal 28 maggio. E’ evidente che, qualora la raccomandata fosse ritirata qualche giorno prima della compiuta giacenza (anche per delega), ad esempio il 30 maggio, la notifica dell’atto (spedito via raccomandata A/R) deve intendersi, comunque, perfezionata il giorno 30 maggio.

Insomma, la data da prendere in considerazione per il calcolo dei 10 giorni che portano alla compiuta giacenza è quella in cui il plico risulta effettivamente ritirabile dal destinatario, momentaneamente irreperibile nella fase di consegna non andata a buon fine.

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28 Maggio 2024 · Marzia Ciunfrini

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