La notifica degli atti per compiuta giacenza

La notifica di un atto non consegnato al destinatario o a persona abilitata a riceverlo, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di inizio giacenza


DOMANDA

Non mi è chiaro il funzionamento della compiuta giacenza e più precisamente da quando inizia il conteggio dei 10 giorni, faccio un esempio concreto: il 24 maggio passa il postino con un atto giudiziario non trova nessuno lascia lo scontrino con l'avviso di giacenza che dal 28 maggio è ritirabile presso l'ufficio postale, poi in data 27 maggio ripassa il postino trova qualcuno e lascia la busta verde con l'avviso che in data 24 maggio è stato depositato il plico presso l'ufficio postale ed è ritirabile dal 28/05.


RISPOSTA

L'articolo 140 del codice di procedura civile stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone che la legge autorizza a prendere in consegna l'atto, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi (albo pretorio), affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.


28 Maggio 2024 - Marzia Ciunfrini


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