Notifica atto giudiziario a vecchio indirizzo di residenza

Se il destinatario non risiede da più di un mese nel luogo di notifica, può anche non ritirare l’atto ed eccepire il vizio alla prossima notifica corretta


DOMANDA

Mia madre vive in comodato d’uso nel mio appartamento e io ho la residenza in un altro immobile: ha ricevuto una notifica di atti giudiziari da ritirare alla posta intestata a me. Come mai l’hanno notificata in quell’immobile e non nel mio indirizzo di residenza dove ho ricevuto altre notifiche postali e amministrative del comune? Ho cambiato residenza da 11 mesi circa: se ritiro per sapere di cosa si tratta è valida la notifica ricevuta, qualunque essa sia, o è contestabile?


RISPOSTA

Probabilmente il notificante ha a disposizione elementi (ad esempio, utenze domestiche intestate al destinatario, canoni condominiali versati dal destinatario) che fanno presumere che il destinatario abbia ancora il domicilio presso l’immobile di proprietà. Se l’atto notificato fosse di natura fiscale, il destinatario potrebbe aver omesso l’indicazione del nuovo domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Dopo undici mesi dal cambio di residenza, comunque, l’atto deve essere notificato all’indirizzo di residenza, o, come accennato, al domicilio accertato del destinatario. Se il destinatario della notifica non risiede da più di un mese, o non domicilia più presso l’appartamento di proprietà, può anche non ritirare l’atto (ed eccepire successivamente un vizio di notifica). Se lo ritira per sapere di cosa si tratta, l’omessa conoscenza del contenuto dell’atto non sarà più eccepibile in sede giudiziale.
Se non domicilia presso l’appartamento concesso a sua madre in comodato, la notifica è viziata da nullità.
Infatti, con l’ordinanza della Corte di cassazione 10543/2019 i giudici hanno dichiarato la nullità della notifica consegnata al padre del destinatario, non nella abitazione del destinatario, ma nell’abitazione del padre; al riguardo, la Corte ha affermato che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia dell’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.


26 Marzo 2021 - Annapaola Ferri


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