Per evitare contagi da Coronavirus, notifica di atti giudiziari con avviso di giacenza presso l’ufficio postale anche se il destinatario è presente





Emergenza coronavirus o virus covid19, notifica atti a mezzo posta





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In data odierna, il postino, ha immesso direttamente in cassetta avviso mancata consegna atto giudiziario, con scritta DPCM Covid su esso: mi ha detto non poter consegnare l’atto, anche se io ero in casa e avrei potuto tranquillamente ritirarlo.

Da qui il mio quesito, nonché la mia curiosità: come funziona in questo periodo? C’ è una qualche sospensione dei termini o nullità alla quale potersi appellare?

Non posso andare in posta a ritirare l’ atto, perché dovrei mettere a rischio la mia salute frequentando un luogo pubblico?

Qualche giorno fa, in effetti, Poste Italiane ha comunicato che dal 6 marzo 2020, al fine di contribuire alle misure di contenimento del Coronavirus, il recapito di raccomandate, assicurate e pacchi sull’intero territorio nazionale può essere effettuato mediante una nuova modalità che non prevede la firma del destinatario, in modo da evitare il contatto diretto tra quest’ultimo e il portalettere.

Il riferimento COVID19 indicato sull’avviso di giacenza è, appunto, agganciato alle disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) recentemente varate per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia in atto del COrona VIrus Desease (COVID) scoperto nel 2019 (quindi COVID 19) dove la D sta per malattia (in inglese, appunto, Desease) e 19 sta per 2019 anno in cui l’agente patogeno è stato individuato e isolato per la prima volta.

Al momento, tuttavia, non sono previste deroghe di legge per quel che concerne le modalità di notifica di un verbale di sanzione amministrativa inoltrato via posta raccomandata. Di norma, se il destinatario non viene trovato in casa (risulta temporaneamente irreperibile) il verbale giace per sei mesi presso l’ufficio postale prima di essere rispedito al mittente. La notifica, però, si intende correttamente perfezionata al decorrere dal decimo giorno di giacenza (compiuta giacenza) anche se il destinatario la ritira dopo il decimo giorno, oppure dal giorno del ritiro dell’atto se questo viene effettuato prima del decimo giorno. In pratica, a partire dal giorno del ritiro o, al massimo, da quello di compiuta giacenza partono i 30 giorni in cui è ammissibile il ricorso giudiziale del destinatario.

Per contestare la relazione di notifica del postino, quando il destinatario risultava assente in occasione del tentativo di consegna dell’atto (ormai trattasi di prassi usuale, quelle di non citofonare ed inserire direttamente in cassetta postale l’avviso di giacenza), il destinatario dovrebbe affidarsi ad un avvocato e procedere con querela di falso. Fino a quando un giudice non accerta il falso dichiarato dal postino (che nelle operazioni di notifica degli atti giudiziari svolge le funzioni ed ha i privilegi riconosciuti ad un pubblico ufficiale) si procede considerando veritiera (dotata di pubblica fede) la versione del postino.

Dubbi di nullità della notifica cominciano, invece, a configurarsi quando, come nella fattispecie, l’atto non viene consegnato al destinatario pur essendo quest’ultimo presente al proprio domicilio ed in grado di ritirare la missiva e firmare la relata con le dovute precauzioni (ad esempio lasciando la busta sulle scale con la relata da firmare e da ritirare dopo la sottoscrizione).

Peraltro, come giustamente osserva la nostra lettrice, costringendo le persone a ritirare le raccomandate presso l’ufficio postale si creano i presupposti per dar vita a quegli assembramenti che proprio i DPCM dei giorni 8 e 9 marzo 2020, intenderebbero evitare.

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11 Marzo 2020 · Giuseppe Pennuto

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