Notifica atto di precetto al debitore


La notifica dell'atto di precetto viene effettuata, di regola, dall'ufficiale giudiziario ex articolo137 e seguenti del codice di procedura civile





Il precetto non mi è chiaro se viene consegnato da un ufficiale giudiziario o tramite raccomandata dal postino: i dieci giorni dalla notifica partono dal primo tentativo di consegna o dall’effettiva consegna? Cioè se l’ufficiale o il postino il giorno uno tenta la consegna non trovandomi e io la ritiro il 5 i famosi 10 giorni saranno il 15 o sempre comunque il 10? So inoltre che se non ritiro il precetto entro il 10 risulterebbe lo stesso notificato e in quel caso i 10 giorni partirebbero dal giorno 1 o dal giorno 10?

La questione è regolata dall’articolo 479 del codice di procedura civile, secondo il quale l’esecuzione forzata (pignoramento) deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo in copia attestata conforme all’originale e del precetto.

La notifica deve essere effettuata al debitore personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, quindi ad opera dell’ufficiale giudiziario: tuttavia, qualora la notifica deve essere eseguita fuori dal territorio del tribunale a cui il creditore si è rivolto, l’ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale, e, in questo caso, il postino opererà sotto la stretta supervisione dell’ufficiale giudiziario incaricato.

Prendendo inizialmente in esame il caso in cui il tribunale sia competente nel medesimo territorio in cui risiede il debitore e in cui non sia noto il luogo di lavoro del debitore, nell’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario o delle persone che possono prendere in consegna il precetto (soggetti che si qualificano come legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili con il destinatario, comunque presenti presso il luogo di residenza del debitore, purché con età maggiore di quattordici anni o non palesemente incapaci), l’ufficiale giudiziario deposita la copia conforme del precetto nell’ufficio comunale preposto alla gestione dell’albo pretorio, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata A/R (raccomandata informativa).

La notifica del precetto si ritiene correttamente notificata al ritiro dell’atto di precetto presso l’albo pretorio o, in ogni caso, dopo dieci giorni decorrenti dalla data di invio della raccomandata informativa.

Dalla data di notifica del precetto, decorre poi il termine che il creditore procedente concede al debitore esecutato per adempiere alle condizioni contenute nel precetto.

27 Aprile 2024 · Marzia Ciunfrini


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