Notifica atti ex articolo 140 del Codice di Procedura Civile – Sentenze e ordinanze della Consulta e della Suprema Corte


In assenza di ricevimento della raccomandata informativa, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dall'inoltro, della raccomandata informativa





Mi è stato notificato, in mia assenza, con busta chiusa affissa sulla porta si casa, atto di comparizione in udienza di sfratto a norma dell’art 140, ma non ho ricevuto raccomandata di avviso di deposito dello stesso. Se mi presento all’udienza, la validità della notifica si sanerebbe e quindi è meglio non presentarsi? Ho timore che il giudice convalida lo sfratto in mia assenza, anche con notifica non valida.

Sulla questione dell’articolo 140 del Codice di Procedura Civile (impossibilità di consegnare l’atto per temporanea irreperibilità del destinatario o per rifiuto dei soggetti indicati per legge come idonei a ritirare l’atto in nome e per conto del destinatario) c’è da registrare una importante pronuncia dei giudici della Corte di Cassazione (ordinanza 7324/2012) secondo i quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3/2010, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza.

In altre parole, come confermato anche dalla più recente sentenza della Suprema Corte di cassazione 23498/2018, se il notificante dimostra di aver inviato la raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso tentativo di consegna dell’atto per temporanea irreperibilità del destinatario o per rifiuto dei soggetti abilitati per legge a ritirare l’atto in nome e per conto del destinatario, la notifica per il destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, si perfeziona correttamente, a tutti gli effetti giuridici, decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata informativa.

Pertanto, viene ribadito un principio cardine del sistema delle notifiche: il procedimento, ove siano state rispettate le prescrizioni di legge, deve necessariamente perfezionarsi nei confronti del destinatario, anche quando questi, per sua inerzia consapevole o anche soltanto per negligenza, non provveda al ritiro dell’atto che lo riguarda e che, proprio in ragione dell’osservanza del relativo regime legale, è entrato nella sua sfera di conoscibilità.

Laddove l’iter procedimentale sia stato correttamente posto in essere, quindi, non è consentito al diretto interessato sottrarsi agli effetti della notifica: quest’ultima, anche quando l’atto, pur disponibile, non venga materialmente ritirato, si considererà perfezionata e produrrà tutti gli effetti giuridici suoi propri.

Pertanto, è assolutamente irrilevante per il destinatario presentarsi, o meno, all’udienza di convalida dello sfratto, mentre l’eventuale impugnazione dell’atto di comparizione può essere depositata solo entro dieci giorni decorrenti dall’inizio giacenza (ma non se basata su vizi di notifica della raccomandata informativa, che non sussistono).

15 Dicembre 2023 · Marzia Ciunfrini


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