Indebito INPS riconducibile a NASpI percepita e non spettante


Con un contratto di lavoro di durata qualsiasi che produce reddito annuale superiore ad 8.145 euro, l'indennità di disoccupazione non spetta





L’anno scorso ero percettore di Naspi, poi sono stato assunto con un contratto di lavoro subordinato part time e ho comunicato all’INPS il reddito presunto annuo chiedendo un cumulo per continuare a percepire l’indennità in maniera ridotta in quanto il mio nuovo rapporto di lavoro era inferiore ai 6 mesi e con un reddito annuo inferiore agli 8 mila euro. L’INPS ha accettato di erogarmi la prestazione ridotta ma successivamente me l’ha revocata in quanto il mio nuovo rapporto di lavoro, che inizialmente era di 5 mesi, è stato prorogato di un altro anno ed è dunque decaduto il criterio del cumulo della Naspi con rapporto di lavoro non superiore a 6 mesi. Ora mi chiedo, dovrò restituire l’intera indennità percepita nel periodo in cui ero disoccupato o solo quei mesi ricevuti in misura ridotta in concomitanza col nuovo rapporto di lavoro?

Il lavoratore disoccupato che percepisce la NASpI e sottoscrive un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con reddito annuale uguale o superiore a 8 mila e 145 euro, decade automaticamente dal beneficio (cioè l’indennità viene interrotta e per riottenere la NASpi, dopo la scadenza contrattuale, il disoccupato dovrà ripresentare domanda all’INPS: infatti, dovranno essere ricalcolate le settimane di NASpI fruibili e l’entità del beneficio).

Al lavoratore disoccupato che percepisce la NASpI e sottoscrive un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con reddito annuale uguale o superiore a 8 mila e 145 euro e di durata massima semestrale, il beneficio viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro (cioè, la NASpi riprenderà ad essere automaticamente erogata dopo la scadenza del contratto).

Il lavoratore disoccupato percettore di NASpI che ottiene un contratto di lavoro subordinato con durata massima di sei mesi e reddito inferiore a 8.145 euro, mantiene il diritto alla prestazione NASpI (benché ridotta): egli, addirittura, permane nel diritto di percepire la NASpI anche se il contratto viene in seguito prorogato, a condizione che, congiuntamente, il reddito annuale resti sotto la soglia annuale di 8.145 euro e venga effettuata all’INPS, entro un mese dall’inizio della proroga, la comunicazione obbligatoria relativa al reddito annuo previsto.

Quindi, se il lavoratore risultasse, alla fine, titolare di un rapporto di lavoro di durata complessivamente superiore a sei mesi, con reddito annuale uguale o superiore ad 8.145 euro, l’indebito da restituire si estenderebbe a tutta la NASpI percepita durante il rapporto di lavoro. Infatti, se la durata del rapporto di lavoro fosse stata fissata inizialmente pari alla durata complessiva post proroga, e il reddito complessivamente percepito durante tutto il rapporto di lavoro fosse risultato superiore alla soglia di 8.145 euro, il beneficio sarebbe comunque decaduto e ci troveremmo di fronte ad un evidente tentativo di elusione della normativa in materia di indennità di disoccupazione.

Invece, l’indebito da restituire si intenderà limitato alla sola indennità di disoccupazione percepita durante i mesi di proroga qualora il lavoratore risultasse originariamente titolare di un rapporto di lavoro di durata inferiore ai sei mesi, poi prorogato e confluito in un rapporto di lavoro di durata complessivamente superiore a sei mesi, con reddito annuale inferiore ad 8.145 euro, in assenza della obbligatoria comunicazione all’INPS del reddito percepito, entro un mese dall’inizio della proroga.

5 Luglio 2023 · Tullio Solinas


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