Il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti, si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione che avviene secondo il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, nella modalità di calcolo, che ha luogo secondo le norme del predetto sistema, nonché nella circostanza che l'assegno ordinario di invalidità si converte ex lege in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il pensionamento. La legge vigente prevede che, all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il ...
Per sei anni ho versato i contributi regolarmente da commerciante con partita Iva: dopo 6 anni ho chiuso e mi sono trovato un lavoro stagionale, e quindi mi chiedo alla fine del contratto a tempo determinato da stagionale posso fare la domanda naspi 2022, valgono i contributi che ho versato quando ero un commerciante visto che un requisito é avere 13 settimane di contributi nell'anno precedente? ...
Pignorabilità di indennità di disoccupazione, pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento
Pignoramento indennità di disoccupazione Con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l'indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione. L'indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: l'articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ora, l'articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura ...