Naspi anticipata pignorabile – Ma integralmente o solo il 20%?

Pignoramento indennità di disoccupazione












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Ho chiesto naspi anticipata, me l’hanno bloccata per verifica di cartelle Equitalia che ovviamente ho, e che superano il totale naspi.
Qualcuno sa dirmi se mi bloccheranno il totale (cioè 7.000 euro) o solo il quinto?

Con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall’articolo 38 della Costituzione.

L’indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: peraltro, l’articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Pertanto, Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), allertata dall’INPS ex articolo 48 bis dpr 602/1973, impartirà probabilmente ordine diretto all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di trattenere il credito risultante dalle cartelle esattoriali notificate al debitore, fino a concorrenza del quinto della parte di Naspi eccedente il minimo vitale.

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20 Dicembre 2018 · Paolo Rastelli

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