Mutuo non pagato e Decadenza dal Beneficio del Termine

Con la notifica della DBT viene richiesto al debitore di corrispondere l'importo del capitale del mutuo residuo in un'unica soluzione


DOMANDA

Salve, vi espongo il mio problema: anni fa ho acceso un mutuo con banca Marche (lavoravo a tempo indeterminato). Con la crisi dove lavoravo, ci sono stati licenziamenti avendo difficoltà nel pagare il mutuo, avevo fatto anche richiesta per bloccarlo (1 anno) e mi era stata accettata, poi con la chiusura di Banca marche ho scoperto che è stato ceduto il credito ad una società di recupero crediti, nel frattempo sono andata ad abitare con mia madre questa abitazione l’ho dovuta mettere in affitto e con la mensilità, sono riuscita a coprire una parte della rata del mutuo fino a 2 anni fa pagato regolarmente (facendo un contratto in regola e di conseguenza è diventata come seconda casa).

In questo modo, c’è la firma da garante di mia madre, dove percepisce una pensione di invalidità ad oggi lei ha 83 anni in gravi condizioni di salute,
Il problema è questo proprio oggi e’ arrivata una raccomandata a casa di lei (io da 10 anni abito con mio marito non più da lei) a me nessuna raccomandata è arrivata da parte della CRIF dove si dice che da due anni non vengono pagate le rate con la messa in mora è decadenza del mutuo.

La mia domanda e’ io attualmente non sto lavorando, cosa mi può succedere? Tramite un avvocato si potrà chiedere una nuova rinegoziazione? (all’interno di questa abitazione ci sta un’affittuaria con regolare contratto, dove alcuni mesi non mi paga canone di affitto).

Se dovesse andare a finire all’asta, tra quanto succederà? Tengo a precisare che questa società in due anni non si è fatta mai sentire né telefonicamente né tramite lettera. possono farlo?

Grazie a chi mi risponderà e buon 2026 a tutti


RISPOSTA

Con la notifica della Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) la società creditrice comunica formalmente al mutuatario che il pagamento del mutuo non potrà più avvenire a rate mensili o semestrali, come originariamente pattuito, ma il capitale residuo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. Qualora ciò non avvenisse nei tempi intimati, la concessionaria del credito procederà giudizialmente con la richiesta di espropriazione dell’immobile acquistato con il mutuo.

I tempi in cui verrà perfezionata l’espropriazione immobiliare non sono, al momento, prevedibili e molto dipenderà dalle capacità grazie alle quali l’avvocato del debitore riuscirà a ritardare le sentenza esecutiva. Attualmente, ci spiace, ma non sembrano sussistere profili sostanziali di illegittimità riguardanti la condotta del creditore. Ad esempio, probabilmente, potrebbe essere marginalmente invocata (giusto per guadagnare tempo) la notifica della DBT avvenuta non presso la residenza corrente del debitore, anche se il contratto di prestito sottoscritto sicuramente prevedeva l’obbligo del mutuatario di comunicare alla banca mutuante qualsiasi variazione anagrafica.


31 Dicembre 2025

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